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art civile codice

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Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 147

ALTRI POTERI DELLE AUTORITA' CREDITIZIE 1. Le autorità creditizie continuano a esercitare, nei confronti di tutte le banche che operano nel territorio della Repubblica, i poteri previsti dall'art. 32, primo comma, lettere d) ed f), e dall'art. 35, secondo comma, lettera b), del regio...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 148

abrogato OBBLIGAZIONI STANZIABILI [1. Le obbligazioni emesse dalle banche possono essere stanziate in anticipazione presso la Banca d'Italia]. (Articolo abrogato dall'art. 6, D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 a decorrere dalla data indicata nell'art. 11 dello stesso decreto)

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 15

SUCCURSALI 1. Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari. La Banca d'Italia può vietare lo stabilimento di una nuova succursale per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria,...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 155

abrogato SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO [1. I soggetti che esercitano le attività previste dall'art. 106, comma 1, si adeguano alle disposizioni del comma 2 e del comma 3, lettera b), del medesimo articolo entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 5

FINALITA' E DESTINATARI DELLA VIGILANZA 1. Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 6

RAPPORTI CON IL DIRITTO COMUNITARIO 1. Le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, applicano i regolamenti e le decisioni della Comunità europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 66

VIGILANZA INFORMATIVA 1. Al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1 dell'articolo 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonchè ogni altra informazione utile. La Banca d'Italia...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 74

SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI 1. Qualora ricorrano circostanze eccezionali i commissari, al fine di tutelare gli interessi dei creditori, possono sospendere il pagamento delle passività di qualsiasi genere da parte della banca ovvero la restituzione degli strumenti finanziari ai clienti relativi ai...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 76

GESTIONE PROVVISORIA 1. La Banca d'Italia, fatto salvo quanto stabilito negli articoli precedenti, può disporre, nei casi indicati nell'articolo 70, comma 1, e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione della banca. Le funzioni...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 77

SUCCURSALI DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE 1. Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali di banche extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 95

SUCCURSALI DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE 1. Alle succursali di banche extracomunitarie si applicano le disposizioni previste dalla presente sezione e dall'articolo 77, comma 1-bis, in quanto compatibili. (Articolo così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197, entrato in vigore il...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 96

SEZIONE IV Sistemi di garanzia dei depositanti (SOGGETTI ADERENTI E NATURA DEI SISTEMI DI GARANZIA) 1. Le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia. Le banche di credito cooperativo aderiscono al sistema di garanzia dei depositanti...

Decreto Legislativo del 1996 numero 104 art. 10

OSSERVATORIO SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEGLI ENTI PREVIDENZIALI 1. Ai fini del miglior controllo e indirizzo dell'attività immobiliare e per attuare le procedure previste dal presente decreto per l'attuazione dei programmi di cessione nel termine massimo di cinque anni dalla data di entrata in...

Decreto Legislativo del 1996 numero 104 art. 11

NUOVI INVESTIMENTI 1. In relazione all'impiego di fondi disponibili in attuazione delle disposizioni vigenti, gli investimenti nel settore immobiliare, fatti salvi i piani di investimento in atto e gli acquisti di immobili adibiti a uso strumentale, vengono realizzati dagli enti, sentito il parere...

Decreto Legislativo del 1996 numero 104 art. 3

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE A SOGGETTI SPECIALIZZATI 1. Attraverso deliberazioni dei competenti organi, gli enti affidano alle società di gestione, individuate previa gara pubblica, mandati con rappresentanza inerenti la gestione di tutti i beni immobili, ivi compresi quelli posti a copertura delle...

Decreto Legislativo del 1996 numero 104 art. 5

CARATTERISTICHE DELLE SOCIETA' DI GESTIONE 1. Alla gestione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici possono essere ammesse società di capitale, società cooperative, associazioni temporanee di imprese o consorzi che rispondono ai seguenti requisiti minimi, che nel caso di...

Decreto Legislativo del 1996 numero 104 art. 7

ATTUAZIONE DELLE ALIENAZIONI 1. Le alienazioni avvengono da parte di ciascun ente mediante una o più società indipendenti di intermediazione immobiliare individuate tramite gara pubblica, salva la possibilità di vendita diretta ai conduttori. Ai fini dell'attuazione del presente articolo possono...

Decreto Legislativo del 1996 numero 104 art. 8

IMMOBILI UTILIZZATI PER FINALITA' DI PUBBLICO INTERESSE 1. Nella cessione di immobili già direttamente utilizzati da enti e soggetti pubblici per finalità di pubblico interesse di particolare rilevanza sociale, nonché di immobili comunque aventi una rilevante utilizzazione sociale, sono ricercate...

Decreto Legislativo del 1996 numero 198 art. 1

abrogato CAPO I Modifiche al R.D. 21 giugno 1942, n. 929, in materia di marchi d'impresa, da ultimo modificato dal D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480 Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

Decreto Legislativo del 1996 numero 198 art. 11

abrogato CAPO III Modifiche al R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, in materia di modelli di utilità ed ornamentali, come modificato da ultimo dalla legge n. 60 del 1987 Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

Decreto Legislativo del 1996 numero 415 art. 60

TITOLO IV Disposizioni transitorie e finali (SIM, SOCIETA' FIDUCIARIE E BANCHE GIA' AUTORIZZATE) [1. Le SIM, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano taluni dei servizi previsti dall'articolo 1 comma 3, continuano a esercitarli e vengono iscritte di diritto nell'albo...

Decreto Legislativo del 1996 numero 415 art. 62

FONDO NAZIONALE DI GARANZIA 1. Il Fondo istituito ai sensi dell'articolo 15, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 , ha personalità giuridica di diritto privato ed è riconosciuto quale sistema di indennizzo ai sensi dell'articolo 35. 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento...

Decreto Legislativo del 1997 numero 143 art. 4

TRASFERIMENTO DI RISORSE ALLE REGIONI 1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1997 si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie umane, strumentali e...