Regio Decreto del 1928 numero 332 art. 4


Per la nomina dell'istruttore di cui all'articolo precedente non è obbligatoria l'osservanza delle norme stabilite dagli articoli 1 e 2 del regolamento 15 novembre 1925, n. 2180; ma il Commissario dovrà comunicare, in copia, al Ministero dell'economia nazionale il relativo decreto.

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