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art civile codice

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Decreto Legislativo del 1992 numero 504 art. 15

CONTENZIOSO 1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni,...

Decreto Legislativo del 1992 numero 504 art. 19

TITOLO II Tributi provinciali - CAPO I Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL TRIBUTO) 1. Salvo le successive disposizioni di raccordo con la disciplina concernente, anche ai fini di tutela ambientale, le tariffe in...

Decreto Legislativo del 1992 numero 504 art. 26

ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO 1. Nel caso di rinnovazione della immatricolazione di un veicolo o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio di una regione diversa da quella nel cui ambito era precedentemente iscritto, non si applica una ulteriore tassa automobilistica, soprattassa annuale...

Decreto Legislativo del 1992 numero 504 art. 27

RINVIO 1. I tributi regionali di cui all'articolo 23 restano disciplinati, per quanto non diversamente disposto dal presente provvedimento, dalle norme statali che regolano gli analoghi tributi erariali vigenti nel territorio delle regioni a statuto speciale. 2. Per l'inosservanza delle...

Decreto Legislativo del 1992 numero 504 art. 28

TITOLO IV Trasferimenti erariali agli enti locali - CAPO I Disciplina dei trasferimenti erariali per il 1993 - (FINANZIAMENTO DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DEI COMUNI E DELLE COMUNITA' MONTANE) 1. Per l'anno 1993 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali,...

Decreto Legislativo del 1992 numero 504 art. 29

CONTRIBUTI ORDINARI PER LE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI PER I COMUNI E PER LE COMUNITA' MONTANE 1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 28, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1993, un contributo pari a quello...

Decreto Legislativo del 1992 numero 504 art. 3

SOGGETTI PASSIVI 1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede...

Decreto Legislativo del 1992 numero 504 art. 31

CONTRIBUTO PEREQUATIVO PER I COMUNI 1. A valere sul fondo perequativo di lire 6.444.600 milioni di cui all'articolo 28, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per l'anno 1993 un contributo pari a quello perequativo spettante per il 1992 e distinto nelle seguenti quote: a) una...

Decreto Legislativo del 1992 numero 504 art. 33

COPERTURA TARIFFARIA DEL COSTO DI TALUNI SERVIZI 1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunità montane ed i consorzi di enti locali, sono tenuti a trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 1994 apposita certificazione, a carattere definitivo, firmata dal legale...

Decreto Legislativo del 1992 numero 504 art. 37

RIPARTIZIONE CON PARAMETRI OBIETTIVI DEI CONTRIBUTI ORDINARI 1. Le somme costituite dalla detrazione del 5 per cento dei contributi ordinari di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 36 sono ripartite per le parti di rispettiva competenza fra le amministrazioni provinciali e fra i...

Decreto Legislativo del 1992 numero 504 art. 40

PEREQUAZIONE DEGLI SQUILIBRI DELLA FISCALITA' LOCALE 1. La perequazione è effettuata con riferimento al gettito delle imposte e delle addizionali di competenza delle amministrazioni provinciali e dei comuni la cui applicazione è obbligatoria per tali enti e per la parte per la quale non vi è...

Decreto Legislativo del 1992 numero 518 art. 12

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi, sentita la Società italiana degli autori ed editori, entro sei mesi dall'entrata in vigore della seguente legge saranno determinate le caratteristiche del registro, le modalità di registrazione di cui agli articoli 6 e 7 e le...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 103

SEZIONE III Disposizioni comuni (ORGANI DELLE PROCEDURE) 1. Fermo quanto disposto dagli articoli 71 e 81, le medesime persone possono essere nominate negli organi dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa di società appartenenti allo stesso gruppo, quando ciò...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 105

GRUPPI E SOCIETA' NON ISCRITTI ALL'ALBO 1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nei confronti dei gruppi e delle società per i quali, pur non essendo intervenuta l'iscrizione, ricorrano le condizioni per l'inserimento nell'albo previsto dall'art. 64.

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 106

TITOLO V Soggetti operanti nel settore finanziario (ALBO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI) 1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 118

MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI 1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 121

CAPO II Credito ai consumatori (NOZIONE) 1. Nel presente capo, l'espressione: a) «Codice del consumo» indica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; b) «consumatore» indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 127

CAPO III Regole generali e controlli (REGOLE GENERALI) 01. Le Autorità creditizie esercitano i poteri previsti dal presente titolo avendo riguardo, oltre che alle finalità indicate nell'articolo 5, alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela. A...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 139

CAPO IV (Denominazione modificata dall'art. 64 , comma 25, lettera c), D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e, successivamente, sostituita dall'art. 9.45, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37; per la disciplina transitoria, vedi l'art. 6 del...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 14

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' BANCARIA 1. La Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria quando ricorrano le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata; a-bis) la sede legale e la direzione generale siano...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 146

TITOLO IX Disposizioni transitorie e finali (SORVEGLIANZA SUL SISTEMA DEI PAGAMENTI) 1. La Banca d’Italia esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare funzionamento, alla sua affidabilità ed efficienza nonché alla tutela degli utenti di servizi di pagamento. ...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 17

ATTIVITA' NON AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO 1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina l'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte di banche comunitarie nel territorio della Repubblica.

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 20

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE 1. La Banca d'Italia stabilisce, a fini informativi, obblighi di comunicazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in banche. (Comma così sostituito prima dall'art. 9.6, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 42

NOZIONE DI CREDITO ALLE OPERE PUBBLICHE 1. Il credito alle opere pubbliche ha per oggetto la concessione, da parte di banche, a favore di soggetti pubblici o privati, di finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche o di impianti di pubblica utilità. 2. Quando la concessione del...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 63

PARTECIPAZIONI 1. Alle società finanziarie e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II, capi III e IV salvo quanto previsto dall'articolo 67-bis. (Comma così modificato dall'art. 45, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310 e,...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 7

SEGRETO D'UFFICIO E COLLABORAZIONE TRA AUTORITA' 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 71

ORGANI DELLA PROCEDURA 1. La Banca d'Italia, con provvedimento da emanarsi entro quindici giorni dalla data del decreto previsto dall'art. 70, comma 1, nomina: a) uno o più commissari straordinari; b) un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 79

BANCHE COMUNITARIE 1. In caso di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, la Banca d'Italia può ordinare alla banca di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione all'autorità...