Regio Decreto del 1928 numero 332 art. 73


I Podestà dei Comuni ed i rappresentanti delle Associazioni sono tenuti a mettere esperti indicatori a disposizione dei delegati tecnici, istruttori e periti, come pure il locale necessario per le incombenze da compiere in ufficio.
I Podestà dovranno inoltre sorvegliare affinché i messi comunali eseguano con prontezza e diligenza le notificazioni richieste dagli incaricati suddetti.

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