(legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 2, comma 2°, e art. 9; regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 3°). - I regolamenti determineranno:
1) i limiti entro i quali avranno vigore le norme riguardanti la pesca, marittima e quelle riguardanti la pesca fluviale e lacuale nei luoghi...