CAPO III Norme di attuazione, di coordinamento e finali
1. L'articolo 44 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:
"Art. 44. Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento...