Regio Decreto del 1928 numero 332 art. 82


Il rilascio delle copie degli atti del Commissariato, in quanto concerne la misura e la liquidazione dei diritti, è regolato come quello degli uffici giudiziari dei Tribunali civili.
[Il Commissario stabilirà la misura della ripartizione dei proventi tra il personale di segreteria] (L'art. 39, L. 15 novembre 1973, n. 734, ha abrogato il comma secondo del presente art. 82.)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1928 numero 332 art. 82"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti