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art civile codice

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Legge del 1942 numero 1150 art. 36

APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI 1.I regolamenti edilizi dei Comuni sono approvati con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche sentita la Sezione urbanistica regionale e la competente Soprintendenza entro il termine di 180 giorni dalla presentazione. 2.Il Ministro...

Legge del 1942 numero 1150 art. 37

TITOLO III - Determinazione dell'indennità di espropriazione RINVIO ALLA LEGGE GENERALE SULLE ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ 1.Per le espropriazioni dipendenti dall'attuazione dei piani regolatori approvati in base alla presente legge la relativa indennità sarà determinata a norma della legge...

Legge del 1942 numero 1150 art. 8

FORMAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE 1.I Comuni hanno la facoltà di formare il piano regolatore generale del proprio territorio. La deliberazione con la quale il Consiglio comunale decide di procedere alla formazione del piano non è soggetta a speciale approvazione e diviene esecutiva in...

Legge del 1949 numero 409 art. 1

Capo I - Ricostruzione a cura di privati Per consentire il maggiore sviluppo dei lavori di ricostruzione dei fabbricati distrutti in conseguenza degl i eventi bellici, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai proprietari singoli o consorziati un contributo costante per trenta...

Legge del 1949 numero 409 art. 12

Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di dare in concessione, col pagamento della spesa in annualità, i lavori da eseguire per l'attuazione dei piani di ricostruzione. L'interesse da corrispondere per il pagamento in annualità dei lavori di cui sopra e di quelli previsti all'art. 5, n. 2, del...

Legge del 1949 numero 409 art. 2

Ai proprietari che ricostruiscano i fabbricati distrutti siti in Comuni la cui popolazione risultante dal censimento del 1936, è inferiore a 10.000 abitanti ed in Comuni che, pur avendo una popolaziqne superiore a 10.000 abitanti, abbiano avuto un coefficiente di distruzione superiore al 75 per...

Legge del 1949 numero 409 art. 36

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alla seconda Giunta del C.A.S.A.S., per porla in grado di effettuare i finanziamenti previsti dall'art. 16 della presente legge, mutui della durata di trenta anni, fino alla concorrenza di dieci miliardi annui per non oltre quattro anni. Il...

Legge del 1953 numero 60 art. 2

1. Fuori dei casi previsti nel primo comma dell'art. 1, i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere...

Legge del 1953 numero 90 art. 3

Gli aumenti di cui all'art. 1 assorbono ogni altro aumento che sia stato eventualmente concordato fra le parti e sono dovuti a decorrere dalla prima scadenza successiva alla richiesta dei beneficiari.

Legge del 1954 numero 722 art. 11

Gens de mer réfugiés Dans le cas de réfugiés régulièrement employés comme membres de l'équipage à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat Contractant, cet Etat examinera avec bienveillance la possibilité d'autoriser lesdits réfugiés à s'établir sur son territoire et de leur délivrer des...

Legge del 1954 numero 722 art. 18

Professions non salariées Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés se trouvant régulièrement sur leur territoire le traitement aussi favorable que possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général, en ce qui...

Legge del 1954 numero 722 art. 2

Obligations générales Tout réfugié, a, à l'égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l'obbligation de se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux mesures prises pour le maintien de l'ordre public.

Legge del 1954 numero 722 art. 22

Education publique Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne l'enseignement primaire. Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés un traitement aussi favorable que possible, et en tout cas non moins favorable que celui qui est...

Legge del 1954 numero 722 art. 30

Transfert des avoirs Tout Etat Contractant permettra aux réfugiés, conformément aux lois et règlements de leur pays, de transférer les avoirs qu'ils ont fait entrer sur son territoire, dans le territoire d'un autre pays où ils ont été admis afin de s'y réinstaller. Tout Etat Contractant...

Legge del 1954 numero 722 art. 31

Réfugiés en situation irrégulière dans le pays d'accuei Les Etats Contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par...

Legge del 1954 numero 722 art. 35

Coopération des autorités nationales avec les Nations Unies Les Etats Contractants s'engagent à coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ou toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait, dans l'exercice de ses fonctions et en particulier à...

Legge del 1954 numero 722 art. 37

Relations avec les conventions antérieures Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 28, cette Convention remplace, entre les Parties à la Convention, les Accords des 5 juillet 1922, 31 mai 1924, 12 mai 1926, 30 juin 1928 et 30 juillet 1935 ainsi que les Conventions des 28...

Legge del 1954 numero 722 art. 39

Signature, ratification et adhésion Cette Convention sera ouverte à la signature à Genève le 28 juillet 1952 et, après cette date, déposée auprès du Secrétaire général des Nations Unies. Elle sera ouverte à la signature à l'Office européen des Nations Unies du 28 juillet au 31 août 1951, puis...

Legge del 1954 numero 722 art. 4

Religion Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés sur leur territoire un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux nationaux en ce qui concerne la liberté de pratiquer leur religion et en ce qui concerne la liberté d'instruction religieuse de leurs enfants.

Legge del 1954 numero 722 art. 43

Entrée en vigueur Cette Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du sixième instrument de ratification ou ...

Legge del 1954 numero 722 art. 7

Dispense de réciprocité Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par cette Convention, tout Etat Contractant accordera aux réfugiés le régime qu'il accorde aux ètrangers en général. Après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront, sur le territoire des...

Legge del 1957 numero 1203 art. 2

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore, in conformità agli articoli 224, 247 e 7, rispettivamente, degli Accordi indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 1.

Legge del 1959 numero 741 art. 9

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro, ed al Ministero della marina mercantile per il settore di propria competenza, salvi i poteri di vigilanza spettanti agli altri...

Legge del 1960 numero 1230 art. 1

I progetti per le costruzioni di case economiche e popolari, eseguite a totale carico dello Stato o con il concorso o contributo statale, possono prevedere la costruzione di un adeguato numero di botteghe e locali da destinare ad uso di imprese artigiane. Gli enti interessati, ad eccezione delle...

Legge del 1960 numero 1369 art. 2

abrogato [In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo precedente è comminata all'imprenditore e all'appaltatore o altro intermediario l'ammenda di lire 10.000 (La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla...

Legge del 1960 numero 1369 art. 8

abrogato [Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta congiunta dei Ministri per le finanze, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e per il lavoro e la previdenza sociale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le norme per la...

Legge del 1960 numero 1612 art. 9

I Consigli compartimentali: a) curano la formazione e la tenuta dell'albo compartimentale; b) vigilano sul comportamento degli iscritti; c) danno pareri nei casi di contestazioni sorte nella liquidazione degli onorari professionali e, a richiesta degli interessati, intervengono per conciliare le...

Legge del 1962 numero 1338 art. 11

[Possono essere ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti coloro che possano far valere almeno 5 anni di contribuzione effettiva nell'assicurazione stessa, qualunque sia l'epoca del versamento dei contributi, a condizione che la domanda...

Legge del 1962 numero 1338 art. 14

A coloro che sono in atto titolari di rendita a carico dell'assicurazione facoltativa, liquidata con le norme anteriori all'entrata in vigore della L. 4 aprile 1952, n. 218, è concessa, a decorrere dal 1° luglio 1962, la facoltà di optare fra il trattamento in atto goduto e quello derivante...

Legge del 1962 numero 1338 art. 15

Ai cittadini italiani, le cui posizioni assicurative sono state trasferite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico in forza dell'art. 12 dell'Accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, ratificato con L. 17 agosto 1957, n. 843, e che hanno...

Legge del 1962 numero 167 art. 20

Salve le agevolazioni tributarie consentite dalle vigenti disposizioni, gli atti di acquisto o di espropriazione di cui agli artt. 13 e 14 della presente legge sono sottoposti a registrazione a tassa fissa e le imposte ipotecarie sono ridotte al quarto. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà. ...

Legge del 1962 numero 167 art. 3

L'estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non può essere inferiore al 40 per cento e superiore al 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel...