Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 13


Titolo II Disposizione sul rilascio del certificato di eredità e di legato
Chiunque vanti diritti ereditari può, mediante ricorso con sottoscrizione autenticata, chiedere al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui si è aperta la successione un certificato dal quale risultino la sua qualità di erede e la quota ereditaria, ovvero i beni che la compongono, in caso di assegnazione concreta fatta dal testatore (13) (13/a).

Se la successione si è aperta fuori dei territori indicati nell'art. 1 il certificato di eredità deve chiedersi al tribunale in composizione monocratica del luogo dove si trova la maggior parte dei beni immobili del defunto esistenti nei territori medesimi (13/a).

Ove nell'eredità siano compresi beni immobili, la richiesta del certificato è obbligatoria.

Sono applicabili alle richieste dei certificati di eredità e di legato le disposizioni dell'art. 49, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (13).

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(13) Comma così sostituito dall'art. 9, L. 29 ottobre 1974, n. 594 (Gazz. Uff. 30 novembre 1974, n. 312).

(13/a) Comma così modificato dall'art. 162, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, riportato alla voce Ordinamento giudiziario.

(13/a) Comma così modificato dall'art. 162, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, riportato alla voce Ordinamento giudiziario.

(13) Comma così sostituito dall'art. 9, L. 29 ottobre 1974, n. 594 (Gazz. Uff. 30 novembre 1974, n. 312).

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