Regio Decreto del 1928 numero 332 art. 65


Le norme contenute nel Cap. II della legge relative alla sistemazione, alla ripartizione ed al godimento dei beni dei Comuni e delle Associazioni non saranno applicate alle Associazioni agrarie, composte di determinate famiglie, che, possedendo esclusivamente terre atte a coltura agraria, vi abbiano apportate sostanziali e permanenti migliorie, ancorché su qualche zona i lavori di trasformazione fondiaria non siano tuttora compiuti.

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