MODIFICHE ALL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE 16 FEBBRAIO 1913, N. 89
1. Il quinto comma dell'articolo 30 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 è sostituito dal seguente:
«Il notaio, inoltre, cessa dall'esercizio notarile per dispensa o interdizione dall'ufficio, rimozione, sospensione o destituzione.».