(legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 6; regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 3, comma 2). - È fatto divieto di collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque dolci o salse, occupando più della metà della larghezza...