Impossibilità sopravvenuta definitiva della prestazione



La sopravvenuta definitiva nota1 impossibilità della prestazione nota2 che non possa esser eziologicamente attribuita alla condotta del debitore (Cass. Civ. Sez. II, 8249/90 ) determina, ai sensi dell'art. 1256 cod.civ., l'estinzione dell'obbligazione, senza che si faccia luogo ad alcun risarcimento succedaneo rispetto alla prestazione che il creditore non ha potuto ottenere.

Quali sono le cause che valgono a determinare una siffatta situazione giuridica?

Viene anzitutto in esame una prima distinzione tra impossibilità materiale e giuridica. Esempio della prima è costituito dal perimento della cosa determinata per caso fortuito nota3 o forza maggiore(Cass. Civ. Sez. II, 3267/87 ). Si ponga mente al caso di Tizio che deve consegnare a Caio un quadro di un celebre Autore. La tela perisce in un incendio, senza che si configuri alcuna responsabilità di Tizio in relazione all'accadimento. Tutto ciò ovviamente non vale per le cose di genere: genus numquam perit nota4(Cass. Civ. Sez. III, 2691/87 ). E' salva la possibilità di configurare un genus limitatum.

Si fa invece riferimento all' impossibilità giuridica in eventualità quali la sopravvenuta incommerciabilitá di un bene (Cass. Civ. Sez. II, 119/82 ) Tale, ad esempio, il c.d. factum principis : si pensi all'obbligazione di consegnare una sostanza chimica che venga successivamente messa al bando. Talvolta vengono in esame ipotesi dubbie, cumulandosi l'efficacia di un provvedimento amministrativo ovvero della legge ai comportamenti dei privati. Così per la decadenza della concessione edilizia in ragione dell'inerzia del proprietario di un immobile che non proceda all'effettuazione delle opere. Costui non potrà probabilmente allegare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione consistente nella edificazione di un fabbricato (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 2595/75 ). Occorre altresì rilevare che l'impossibilità attiene alla prestazione in sé e per sé considerata, non già alla fruibilità della stessa da parte del creditore: i fatti che incidono su quest'ultimo aspetto non si riverberano sul primo (Cass. Civ. Sez. II, 9304/94 ).

Viene considerato nell'ambito dell'impossibilità sopravvenuta (art. 1257 cod.civ.) lo smarrimento nota5 non imputabile al debitore di una cosa determinata oggetto della prestazione dovuta anche quando non possa esserne a rigore provato il perimento.

Come è evidente non rientrano nella nozione di impossibilità della prestazione le vicende tali da rendere per il debitore semplicemente difficoltoso (anche in modo notevole) l'adempimento nota6.

La questione rileva soprattutto per quanto attiene alla valutazione della condotta del debitore, essendo stato osservato da una dottrina minoritaria nota7 che il soggetto passivo non è tenuto, al fine di adempiere, a compiere sforzi straordinari in relazione ai quali non si possa pretenderne l'attivazione (c.d. inesigibilità). Il tema sarà oggetto di specifica analisi in materia di trattazione dell'inadempimento in genere.

E' appena il caso di osservare che, ogniqualvolta l'obbligazione estinta per la sopravvenuta definitiva impossibilità è dedotta in un contratto a prestazioni corrispettive, l'ulteriore controprestazione diviene correlativamente priva di giustificazione. Ne segue l'obbligo di restituzione o la liberazione dall'obbligazione corrispondente (art. 1463 cod. civ.).

In genere si dice che il rischio dell'inadempimento ricade sul creditore che non può ottenere la prestazione nè il surrogato del risarcimento.

Tuttavia, se all'obbligazione di una parte si contrappone una controprestazione facente capo all'altra il rischio ricade su entrambe le parti: ciascuna deve sopportare le conseguenze della sopravvenuta impossibilità della prestazione.

Note

nota1

Secondo l'opinione prevalente (Mosco, voce Impossibilità sopravvenuta, in Enc.dir., vol. XX, 1970, p. 435; Giorgianni, L'inadempimento.Corso di diritto civile, Milano, 1975, p. 91) l'impossibilità definitiva va distinta da quella temporanea alla luce di un criterio temporale, considerando la durata dell'impossibilità. Quest'ultima è temporanea quando l'ostacolo che impedisce l'adempimento può venir meno con il decorso del tempo, mentre diviene definitiva quando è certo che l'ostacolo non verrà meno.
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nota2

Il momento a cui bisogna fare riferimento per stabilire se l'impossibilità è definitiva è quello in cui l'obbligato dimostra concretamente la propria volontà di adempiere, o in cui l'adempimento viene richiesto giudizialmente dal creditore: Di Prisco, I modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, in Trattato Rescigno, vol. IX, Torino, 1984, p. 365; Perlingieri, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1975, p. 498.
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nota3

Sulla nozione di "caso fortuito" non vi è concordia in dottrina: v'è chi (Valsecchi, Responsabilità aquiliana oggettiva e caso fortuito, in Riv.dir.comm., vol. I, 1947, p. 175) lo individua in un fatto, estraneo alla condotta del debitore, che incide sul nesso di causalità tra tale condotta e l'evento e che è capace di determinare quest'ultimo; altri (Cottino, voce Caso fortuito e forza maggiore (dir.civ.), in Enc.dir., vol. VI, 1960, p. 379) nel fatto non riferibile al debitore perchè non colposo. Tale problematica è più specificamente oggetto di esame in tema di nesso causale.
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nota4

In tal senso Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, vol. III, Genova, 1980, p. 183.
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nota5

All'impossibilità dovuta a smarrimento si equipara quella determinata da furto, da estorsione o da ritenzione: Perlingieri, cit., p. 515; Colagrosso, Teoria generale delle obbligazioni e dei contratti, Roma, 1948, p. 132.
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nota6

La giurisprudenza è costante in proposito (v. p.es. Cass. Civ. Sez. III, 1409/75 ), nonostante in qualche isolata decisione (Trib. Milano, 5/12/1974 )si sia riconosciuto che l'impossibilità può, in certi casi, identificarsi anche con l'estrema difficoltà di adempiere. In quest'ottica la prestazione sarebbe impossibile anche quando il debitore dovesse compiere un'attività straordinaria ed enormemente sproporzionata.
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nota7

Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p. 571; Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 534.
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Bibliografia

  • COLAGROSSO, Teoria generale delle obbligazioni e dei contratti, Roma, 1948
  • COTTINO, Caso fortuito e forza maggiore, Enc.dir., VI, 1960
  • DI PRISCO, I modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, IX, 1984
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • GIORGIANNI, L’inadempimento: corso di diritto civile, Milano, 1975
  • MOSCO, Impossibilità sopravvenuta, Enc.dir., XX, 1970
  • PERLINGIERI, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento (Artt. 1230-1259), Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1975
  • VALSECCHI, Responsabilità aquiliana oggettiva e caso fortuito, Riv.dir.comm., I, 1947

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