Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 52


allegato
Per le annotazioni di cui all'art. 19 si richiedono gli stessi requisiti che la presente legge stabilisce per le intavolazioni.
Per i casi indicati nell'art. 20, l'annotazione si esegue in base agli atti ivi enunciati o ai documenti dai quali risultino i fatti da annotare, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.

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