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art civile codice

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Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 108

SEZIONE III Della vendita dei beni immobili (POTERI DEL GIUDICE DELEGATO) 1. Il giudice delegato, su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 111

ORDINE DI DISTRIBUZIONE DELLE SOMME 1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine: 1) per il pagamento dei crediti prededucibili; (Numero così sostituito dall'art. 99, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 113

RIPARTIZIONI PARZIALI 1. Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate: 1) ai creditori ammessi con riserva; 2) ai creditori opponenti a favore...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 123

EFFETTI DELLA RIAPERTURA SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI 1. In caso di riapertura del fallimento, per le azioni revocatorie relative agli atti del fallito, compiuti dopo la chiusura del fallimento, i termini stabiliti dagli artt. 65, 67 e 67-bis sono computati dalla data della sentenza di...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 127

VOTO NEL CONCORDATO 1. Se la proposta è presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall'elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato; altrimenti, gli aventi diritto al voto sono quelli indicati nello...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 133

abrogato SPESE PER OMOLOGAZIONE [1. Alle spese di omologazione si provvede con le somme liquide del fallimento, mediante prelevamenti disposti dal giudice delegato. 2. Se non vi sono somme liquide, il giudice dispone che si proceda alle spese di omologazione con prenotazione a debito. Per il...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 135

EFFETTI DEL CONCORDATO 1. Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi però non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi. 2. I creditori conservano la...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 137

RISOLUZIONE DEL CONCORDATO 1. Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederne la risoluzione. 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 15 in quanto compatibili. 3. Al...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 138

ANNULLAMENTO DEL CONCORDATO 1. Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 139

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA RIAPERTURA 1. La sentenza che riapre la procedura a norma degli articoli 137 e 138 provvede ai sensi dell'articolo 121. (Articolo così sostituito dall'art. 126, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto)

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 141

NUOVA PROPOSTA DI CONCORDATO 1. Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti del giudice delegato, le somme...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 142

CAPO IX Della esdebitazione (Il Capo IX è stato così sostituito dall'art. 128, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto. Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente capo vedi gli artt. 19 e 22, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169)...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 159

abrogato CONCORDATO [1. La proposta del concordato è approvata se riporta il consenso della maggioranza di numero e di somma dei creditori che hanno diritto al voto. 2. Il giudice, accertato il concorso delle maggioranze indicate nel comma precedente e qualora ritenga tuttora conveniente il...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 160

TITOLO III Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione (Rubrica così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80) - CAPO I Dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo (PRESUPPOSTI...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 163

AMMISSIONE ALLA PROCEDURA E PROPOSTE CONCORRENTI (Rubrica così modificata dall’ art. 3, comma 1, lett. a), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) Il tribunale, ove non abbia provveduto a norma dell’ articolo 162, commi primo e secondo, con...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 170

CAPO III Dei provvedimenti immediati (SCRITTURE CONTABILI) 1. Il giudice delegato, immediatamente dopo il decreto di ammissione al concordato, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati. 2. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 172

OPERAZIONI E RELAZIONE DEL COMMISSARIO Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 180

GIUDIZIO DI OMOLOGAZIONE 1. Se il concordato è stato approvato a norma del primo comma dell’articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 186

RISOLUZIONE E ANNULLAMENTO DEL CONCORDATO 1. Ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento. 2. Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza. 3. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 19

SOSPENSIONE DELLA LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO 1. Proposto il reclamo, la corte d'appello, su richiesta di parte, ovvero del curatore, può, quando ricorrono gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione dell'attivo. (Comma così modificato dal comma 8 dell’art....

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 192

RELAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE E REVOCA DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA [1. Il commissario giudiziale riferisce ogni due mesi al giudice delegato sull'andamento dell'impresa. 2. Il commissario giudiziale e il comitato dei creditori devono inoltre denunciare al giudice delegato i fatti che...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 201

EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE PER I CREDITORI E SUI RAPPORTI GIURIDICI PREESISTENTI 1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV e le disposizioni dell'art. 66. 2. Si intendono sostituiti nei poteri del...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 204

COMMISSARIO LIQUIDATORE 1. Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità che vigila sulla liquidazione, e sotto il controllo del comitato di sorveglianza. 2. Egli prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 214

CONCORDATO 1. L’autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l’impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo a proporre al tribunale un concordato, a norma dell’ articolo 124, osservate le...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 232

DOMANDE DI AMMISSIONE DI CREDITI SIMULATI O DISTRAZIONI SENZA CONCORSO COL FALLITO 1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 100.000 a 1.000.000, chiunque fuori dei casi di concorso di bancarotta anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 233

MERCATO DI VOTO 1. Il creditore che stipula col fallito o con altri nell'interesse del fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 250

ACCERTAMENTO DEL PASSIVO 1. Il procedimento per l'accertamento del passivo, quando il verbale di verificazione dei crediti è stato chiuso prima dell'entrata in vigore del presente decreto, prosegue secondo le norme anteriori. 2. Per i fallimenti dichiarati anteriormente alla data di entrata in...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 251

DOMANDE TARDIVE E ISTANZE DI REVOCAZIONE 1. Se sono in corso giudizi su domande tardive per l'ammissione di crediti al passivo o su istanze di revocazione contro crediti ammessi e le cause relative non sono già state assegnate a sentenza, il tribunale con ordinanza rimette le parti davanti al...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 253

RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO 1. Alla ripartizione dell'attivo fra i creditori si applicano le nuove disposizioni a meno che lo stato di ripartizione non sia stato già reso esecutivo con ordinanza del giudice delegato pronunciata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 254

RENDICONTO DEL CURATORE 1. Se il curatore ha presentato il conto della gestione, ma questo non è stato ancora approvato a norma delle leggi anteriori prima dell'entrata in vigore del presente decreto, la procedura per l'approvazione del conto prosegue secondo le nuove disposizioni.

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 261

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA 1. Le liquidazioni coatte amministrative in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono secondo le disposizioni anteriori. 2. Se per un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa è in corso la procedura di fallimento o di...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 28

REQUISITI PER LA NOMINA A CURATORE Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore: a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 34

DEPOSITO DELLE SOMME RISCOSSE Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore. Su...