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Codice Civile art. 2786

SEZIONE II Del pegno dei beni mobili (COSTITUZIONE) 1. Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l' esclusiva disponibilità della cosa. 2. La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere...

Codice Civile art. 2788

PRELAZIONE PER IL CREDITO DEGLI INTERESSI 1. La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell' anno in corso alla data del pignoramento o, in mancanza di questo, alla data della notificazione del precetto. La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi successivamente maturati, nei limiti...

Codice Civile art. 2796

VENDITA DELLA COSA 1. Il creditore per il conseguimento di quanto gli è dovuto può far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall' articolo seguente.

Codice Civile art. 2797

FORME DELLA VENDITA 1. Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendolo che, in mancanza, si procederà alla vendita. L' intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito...

Codice Civile art. 2801

CONSEGNA DEL DOCUMENTO 1. Se il credito costituito in pegno risulta da un documento, il costituente è tenuto a consegnarlo al creditore.

Codice Civile art. 2812

DIRITTI COSTITUITI SULLA COSA IPOTECATA 1. Le servitù di cui sia stata trascritta la costituzione dopo l' iscrizione dell' ipoteca non sono opponibili al creditore ipotecario, il quale può far subastare la cosa come libera. La stessa disposizione si applica per i diritti di usufrutto, di uso e di...

Codice Civile art. 2818

SEZIONE III Dell'ipoteca giudiziale (PROVVEDIMENTI DA CUI DERIVA) 1. Ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o all' adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore. 2. Lo...

Codice Civile art. 283

abrogato EFFETTI E DECORRENZA DELLA LEGITTIMAZIONE PER SUSSEGUENTE MATRIMONIO [1. I figli legittimati per susseguente matrimonio [c.c. 280, 290] acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori nell'atto di matrimonio o...

Codice Civile art. 2839

FORMALITA' PER L'ISCRIZIONE DELL'IPOTECA 1. Per eseguire l' iscrizione deve presentarsi il titolo costitutivo insieme con una nota sottoscritta dal richiedente in doppio originale. 2. La nota deve indicare: 1) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale del...

Codice Civile art. 284

abrogato LEGITTIMAZIONE PER PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE [1. La legittimazione può essere concessa con provvedimento del giudice soltanto se corrisponde agli interessi del figlio ed inoltre se concorrono le seguenti condizioni: 1) che sia domandata dai genitori stessi [c.c. 578] o da uno di essi e...

Codice Civile art. 2848

NUOVA ISCRIZIONE DELL'IPOTECA 1. Nonostante il decorso del termine indicato dall' articolo precedente, il creditore può procedere a nuova iscrizione; in tal caso l' ipoteca prende grado dalla data della nuova iscrizione. 2. La nuova iscrizione non può essere presa contro i terzi acquirenti dell'...

Codice Civile art. 285

abrogato CONDIZIONI PER LA LEGITTIMAZIONE DOPO LA MORTE DEI GENITORI [1. Se uno dei genitori ha espresso in un testamento o in un atto pubblico [c.c. 2699] la volontà di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione se sussisteva la condizione...

Codice Civile art. 2852

SEZIONE VI Dell'ordine delle ipoteche (GRADO DELL'IPOTECA) 1. L' ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione, anche se è iscritta per un credito condizionale. La stessa norma si applica per i crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto già esistente.

Codice Civile art. 287

abrogato LEGITTIMAZIONE IN BASE ALLA PROCURA PER IL MATRIMONIO [1. Nei casi in cui è consentito di celebrare il matrimonio per procura, quando concorrono le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio la legittimazione dei figli naturali con provvedimento del giudice può essere...

Codice Civile art. 2871

DIRITTI DEL TERZO DATORE CHE HA PAGATO I CREDITORI ISCRITTI O HA SOFFERTO L'ESPROPRIAZIONE 1. Il terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l' espropriazione ha regresso contro il debitore. Se vi sono più debitori obbligati in solido, il terzo che ha costituito l' ipoteca a...

Codice Civile art. 2872

SEZIONE IX Della riduzione delle ipoteche (MODALITA' DELLA RIDUZIONE) 1. La riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma per la quale è stata presa l' iscrizione o restringendo l' iscrizione a una parte soltanto dei beni. 2. Questa restrizione può aver luogo anche se l' ipoteca ha per...

Codice Civile art. 2876

LIMITI DELLA RIDUZIONE 1. La riduzione si opera rispettando l' eccedenza del quinto per ciò che riguarda la somma del credito e l' eccedenza del terzo per ciò che riguarda il valore della cautela.

Codice Civile art. 2878

SEZIONE X Dell'estinzione delle ipoteche (CAUSE DI ESTINZIONE) 1. L' ipoteca si estingue: 1) con la cancellazione dell' iscrizione; 2) con la mancata rinnovazione dell' iscrizione entro il termine indicato dall' articolo 2847; 3) con l' estinguersi dell' obbligazione; 4) col perimento del bene...

Codice Civile art. 2880

PRESCRIZIONE RISPETTO A BENI ACQUISTATI DA TERZI 1. Riguardo ai beni acquistati da terzi, l' ipoteca si estingue per prescrizione, indipendentemente dal credito, col decorso di vent' anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto, salve le cause di sospensione e d' interruzione.

Codice Civile art. 2887

CANCELLAZIONE DELLE IPOTECHE A GARANZIA DEI TITOLI ALL'ORDINE 1. La cancellazione della ipoteca costituita a garanzia dell' obbligazione risultante da un titolo all' ordine è consentita dal creditore risultante nei registri immobiliari e l' atto di consenso deve essere presentato al conservatore...

Codice Civile art. 2888

RIFIUTO DI CANCELLAZIONE 1. Qualora il conservatore rifiuti di procedere alla cancellazione di un' iscrizione, il richiedente può proporre reclamo all' autorità giudiziaria.

Codice Civile art. 2892

DIVIETO DI PROROGA DEI TERMINI 1. I termini fissati dal secondo comma dell' articolo 2889 e dal primo comma dell' articolo 2891 non possono essere prorogati.

Codice Civile art. 290

abrogato EFFETTI E DECORRENZA DELLA LEGITTIMAZIONE PER PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE [1. La legittimazione per provvedimento del giudice produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data del provvedimento e nei confronti del genitore riguardo al quale...

Codice Civile art. 292

(abrogato) [ Articolo abrogato dall' art. 1, R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 25 e dall' art. 3, D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287. ]

Codice Civile art. 2921

EVIZIONE 1. L' acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l' evizione, può ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la distribuzione è già avvenuta, può ripeterne da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal debitore l' eventuale residuo, salva la...

Codice Civile art. 2926

DIRITTI DEI TERZI SULLA COSA ASSEGNATA 1. Se l' assegnazione ha per oggetto beni mobili, i terzi che ne avevano la proprietà possono, entro il termine di sessanta giorni dall' assegnazione, rivolgersi contro l' assegnatario che ha ricevuto in buona fede il possesso, al solo scopo di ripetere la...

Codice Civile art. 2927

EVIZIONE DELLA COSA ASSEGNATA 1. L' assegnatario se subisce l' evizione della cosa, ha diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese. 2. L' assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore...

Codice Civile art. 2931

ESECUZIONE FORZATA DEGLI OBBLIGHI DI FARE 1. Se non è adempiuto un obbligo di fare, l' avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell' obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile.

Codice Civile art. 2936

INDEROGABILITA' DELLE NORME SULLA PRESCRIZIONE 1. E' nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione.

Codice Civile art. 2945

EFFETTI E DURATA DELL'INTERRUZIONE 1. Per effetto dell' interruzione s' inizia un nuovo periodo di prescrizione. 2. Se l' interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell' articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la...