Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 22


1. Il legatario di una cosa o di un diritto determinato, esistente nel patrimonio del defunto al momento della sua morte, può chiedere, mediante ricorso al tribunale in composizione monocratica competente secondo le norme dell'art. 13, il rilascio di un certificato sull'acquisto del legato medesimo.
(Comma così modificato dall'art. 162, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51)
2. A tale effetto egli deve allegare al ricorso il certificato di morte del testatore e una copia autentica del testamento in virtù del quale egli vanta il suo diritto.
(Comma così sostituito dall'art. 18, L. 29 ottobre 1974, n. 594)
3. Il tribunale in composizione monocratica, ove sia possibile, deve sentire gli eredi.
(Comma così modificato dall'art. 162, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51)
4. Nel rimanente si applicano le disposizioni relative al certificato di eredità.

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