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art civile codice

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Legge del 1913 numero 89 art. 128

1. Nell'anno successivo ad ogni biennio, i notai presentano personalmente, o per mezzo di speciale procuratore, i repertori, i registri e gli atti rogati nell'ultimo biennio all'archivio notarile distrettuale per l'ispezione. 2. Il notaio che non adempie a tale obbligo, fatto salvo l'esercizio...

Legge del 1913 numero 89 art. 136

1. L'avvertimento consiste in un rimprovero al notaio per l'infrazione commessa con esortazione a non reiterarla. L'avvertimento si infligge per le trasgressioni più lievi di quelle sanzionabili con la censura. 2. La censura è una dichiarazione formale di biasimo per l'infrazione commessa. Copia...

Legge del 1913 numero 89 art. 138

1. È punito con la sospensione da uno a sei mesi il notaio: a) che è recidivo nella contravvenzione alle disposizioni di cui all'articolo 26; b) che contravviene alle disposizioni degli articoli 54, 55, 56 e 57; c) che non conserva, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o presso lui...

Legge del 1913 numero 89 art. 142

1. È punito con la destituzione: a) il notaio che continua nell'esercizio delle funzioni notarili durante la sospensione o durante l'interdizione temporanea, fatta salva l'ipotesi prevista dall'articolo 137, comma 3; b) il notaio che è recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate...

Legge del 1913 numero 89 art. 146

1. L'illecito disciplinare del notaio si prescrive in cinque anni decorrenti dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa ovvero, per le infrazioni di cui all'articolo 128, comma 3, commesse nel biennio, dal primo giorno dell'anno successivo. 2. La prescrizione è interrotta dalla richiesta di...

Legge del 1913 numero 89 art. 148

CAPO III Dell'applicazione delle sanzioni disciplinari, dei provvedimenti cautelari e delle riabilitazioni (Rubrica così sostituita dall’art. 31, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, con i limiti e la decorrenza indicati, rispettivamente, negli artt. 54 e 55 dello stesso decreto) 1. In ogni...

Legge del 1913 numero 89 art. 153

1. L'iniziativa del procedimento disciplinare spetta: a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per il quale si procede è stato commesso; (Lettera così sostituita dal comma 7 dell’art. 12, D.L. 24 gennaio 2012,...

Legge del 1913 numero 89 art. 165

1. Sono conservati in ufficio nelle rispettive sedi tutti i notari che nel giorno dell'attuazione della presente legge esercitano il notariato, od hanno titolo legittimo ad esercitarlo per nomina già conseguita. (Reca disposizioni transitorie ormai prive di interesse)

Legge del 1913 numero 89 art. 171

1. I notari nominati o trasferiti prima del giorno dell'attuazione della presente legge, avranno diritto a godere dei termini stabiliti dall'art. 23 della legge anteriore. (Reca disposizioni transitorie ormai prive di interesse)

Legge del 1913 numero 89 art. 172

1. Nei Comuni dove sia dalla legge anteriore ammessa per gli atti notarili una lingua diversa dall'italiana, si potrà continuare a far uso di tale lingua fino a che non venga diversamente disposto dal Governo, udito il Consiglio provinciale ed il Consiglio di Stato. (Reca disposizioni transitorie...

Legge del 1913 numero 89 art. 173

1. Per quanto riguarda le formalità degli atti notarili e i casi di nullità dei medesimi, si applicheranno le disposizioni più favorevoli della presente legge, anche relativamente agli atti ricevuti sotto l'impero della legge anteriore. (Reca disposizioni transitorie ormai prive di interesse)

Legge del 1913 numero 89 art. 175

1. Gli impiegati che già si trovano addetti agli archivi notarili, saranno conservati col loro grado, rimanendo possibilmente nelle rispettive residente, e percepiranno lo stipendio corrispondente al grado medesimo ed alla classe cui saranno assegnati, in conformità della tabella allegata alla...

Legge del 1913 numero 89 art. 23

1. Il sigillo menzionato nel n. 4 dell'art. 18 deve rappresentare lo stemma nazionale circondato dalla leggenda «N... N... di (o fu) notaro in N. . .» senza aggiunta di altri titoli o indicazioni. 2. Nel caso di smarrimento, il Consiglio notarile ne fornisce un altro, nel quale, oltre lo stemma,...

Legge del 1913 numero 89 art. 29

1. È vietato a due notari, parenti od affini tra loro nei gradi contemplati dal n. 2 dell'articolo precedente, di ricevere uno stesso testamento pubblico. (Tale disposizione aveva il suo fondamento nell'art. 777 c.c. 1865, che prevedeva il caso del testamento pubblico ricevuto da due notai. Poiché...

Legge del 1913 numero 89 art. 4

1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto sono determinati con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad...

Legge del 1913 numero 89 art. 48

1. Oltre che in altri casi previsti per legge, è necessaria la presenza di due testimoni per gli atti di donazione, per le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni e per le dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni nonché qualora anche una sola delle parti non sappia o non...

Legge del 1913 numero 89 art. 5

TITOLO II Dei notari - CAPO I Della nomina dei notari Per ottenere la nomina a notaro è necessario: 1) essere cittadino italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea ed aver compiuto l'età di anni 21; (Numero così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a), L. 31 ottobre 2003, n. 306) ...

Legge del 1913 numero 89 art. 68

1. Le disposizioni dell'art. 53 sul modo in cui debbono essere scritti gli originali e fatte le variazioni aggiunte o cancellature, sono anche applicabili alle copie, agli estratti ed ai certificati. 2. Le variazioni però od aggiunte fatte nell'originale nelle forme stabilite nel detto articolo,...

Legge del 1913 numero 89 art. 72

1. L'autenticazione delle firme apposte in fine delle scritture private ed in margine dei loro fogli intermedi è stesa di seguito alle firme medesime e deve contenere la dichiarazione che le firme furono apposte in presenza del notaro e, quando decorrano, dei testi e dei fidefacienti, con la data e...

Legge del 1913 numero 89 art. 75

1. Se l'atto contiene più convenzioni distinte, sono dovuti tanti onorari quante sono le convenzioni. 2. Quando l'atto comprenda più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre, sarà considerato come se comprendesse la sola disposizione che dà...

Legge del 1913 numero 89 art. 80

1. Salvo il caso di errore scusabile, il notaio che ha percepito, per onorari, diritti, accessori e spese una somma maggiore di quella dovuta, è punito con una sanzione pecuniaria pari da uno a tre volte la maggior somma percepita, salvo il diritto della parte di ripetere l'indebito. (Articolo...

Legge del 1913 numero 89 art. 82

1. Sono permesse associazioni di notai aventi sede in qualsiasi comune della regione, ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni, per svolgere la propria attività e per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro...

Legge del 1913 numero 89 art. 92

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, è necessario l'intervento della maggioranza dei suoi membri. 2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Nel caso di parità di voti, quello del presidente dà la preponderanza. 3. I membri che non intervengono alle...

Legge del 1913 numero 89 art. 93

1. Il Consiglio, oltre quelle altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge: 1° vigila alla conservazione del decoro nell'esercizio della professione, e nella condotta dei notari iscritti presso il medesimo, ed alla esatta osservanza dei loro doveri; 2° vigila alla condotta dei...

Legge del 1913 numero 89 art. 94

1. Il tesoriere del Consiglio discute i diritti e le tasse dovute al Consiglio notarile, a norma della tariffa, nonché le ammende, avvalendosi della procedura speciale, prescritta per la esazione delle tasse, multe e pene pecuniarie di registro.

Legge del 1927 numero 1766 art. 11

Capo II Destinazione delle terre gravate di usi civici e di quelle provenienti dall'affrancazione I terreni assegnati ai Comuni o alle frazioni in esecuzione di leggi precedenti relative alla liquidazione dei diritti di cui all'art. 1, e quelli che perverranno ad essi in applicazione della...

Legge del 1927 numero 1766 art. 20

Il canone sarà fissato in base al prezzo dell'unità fondiaria, realizzabile in libera contrattazione, tenuto conto dei vincoli giuridici apposti all'assegnazione e del precedente diritto dell'assegnatario. Nel caso di ipoteca inscritta per mutui contratti per opere preliminari di sistemazione e...

Legge del 1927 numero 1766 art. 28

I commissari avranno alla propria dipendenza uno o più assessori da scegliersi fra magistrati di grado non superiore a quello di consigliere di appello, ovvero tra funzionari dello Stato che occupano nel quadro di classificazione gradi corrispondenti. Essi sono nominati con decreto del Ministro per...

Legge del 1927 numero 1766 art. 38

Le spese per l'indennità ai commissari, agli assessori e quelle per fitto di locali, per funzionamento degli uffici e per retribuzioni giornaliere al personale di segreteria e di servizio, nella misura di L. 800.000, saranno a carico dello Stato ed iscritte in apposito capitolo del bilancio del...

Legge del 1927 numero 1766 art. 39

Le spese dei giudizi e delle operazioni nella misura stabilita dal commissario saranno anticipate dai Comuni o dalle associazioni, e depositate a disposizione del commissario presso la tesoreria provinciale o presso gli uffici postali, col sistema dei depositi giudiziari. In caso di negligenza o di...

Legge del 1927 numero 1766 art. 42

Le disposizioni contenute nell'art. 156 del R. decreto 30 dicembre 1923. n. 3267, relative all'assegnazione di demani comunali a colonie agricole, nonché quelle contenute negli articoli 13 e 29 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3558, per quanto riguarda i demani comunali del Mezzogiorno d'Italia...

Legge del 1927 numero 1766 art. 5

Il compenso per la liquidazione dei diritti suddetti è stabilito in una porzione del fondo gravato o della parte del fondo gravata da assegnarsi al Comune, nel cui territorio il fondo stesso si trova, e che sarà determinata nel modo seguente. Per i diritti della prima classe, comunque esercitati,...

Legge del 1927 numero 1766 art. 6

La porzione di terreno da assegnarsi in compenso dei diritti civici da liquidare dovrà essere determinata non solo col criterio della sua estensione ma con quello anche del suo valore. A tal fine il commissario potrà ordinare apposita perizia. E in tal caso sarà in facoltà delle parti di farsi...