Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 101


allegato
Se il decreto di rigetto di una domanda tavolare è divenuto definitivo per non essere stato proposto reclamo in tempo utile, il giudice tavolare ordina d'ufficio la cancellazione dell'annotazione e cura la notificazione alle parti interessate dell'avvenuta cancellazione (44/e).

(44/e) Così sostituito dall'art. 59, L. 29 ottobre 1974, n. 594 (Gazz. Uff. 30 novembre 1974, n. 312).

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