Legge del 1975 numero 151 art. 139


L'art. 317 del codice civile è sostituito dal seguente:
<lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda
impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della potestà, questa è
esercitata in modo esclusivo dall'altro.
La potestà comune dei genitori non cessa quando, a seguito di
separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di
essi. L'esercizio della potestà è regolato, in tali casi, secondo
quanto disposto nell'art. 155>>.

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