Ai fini del perfezionamento della cessione del credito non è necessario il consenso del debitore.Risulta tuttavia logicamente indispensabile che il debitore conosca che la persona del creditore è cambiata. Diversamente egli potrebbe in buona fede effettuare l'adempimento nelle mani di colui che ormai ha perduto la qualità di soggetto attivo del rapporto obbligatorio. A volte risulta necessario l'utilizzo di una speciale forma: si pensi al credito vantato nei confronti della pubblica amministrazione (Cass. Civ. Sez. I,
7020/97 ; Cass. Civ. Sez. Lavoro,
4105/92 ; cfr., in particolare, Cass. Civ. Sez. III,
2665/08 relativamente a credito relativo a contratto in corso e credito afferente a rapporto ormai esaurito).
E' per questo motivo che l'art.
1264 cod. civ. , proprio ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto, dispone che a quest'ultimo sia
notificato l'atto in forza del quale procede la cessione,
ovvero che egli abbia comunque accettato la cessione nota1. Dal momento della notificazione (che costituisce un atto a forma libera, non identificandosi con la notificazione ai fini processuali
nota2 : cfr. Cass. Civ. Sez. I,
8387/97 ) o della accettazione della cessione, ha termine il rapporto tra il debitore ceduto ed il creditore cedente, il quale perde ogni diritto a farsi pagare dal primo. Anzi, l'eventuale pagamento effettuato dal debitore ceduto all'originario creditore che avesse avanzato richiesta in tal senso, non avrebbe effetti liberatori
nota3 (Cass. Civ. Sez. Lavoro,
3400/79 ). Quanto al concreto aspetto delle modalità di esecuzione del pagamento, è stato deciso nel senso dell'applicabilità in materia delle regole di cui all'
art.1182 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. III,
18149/03 ).
La legge prende comunque in considerazione, anche per il caso in cui abbia fatto difetto l'accettazione del debitore ceduto o la notificazione al medesimo, che costui
abbia avuto comunque conoscenza della cessione nota4. In questa ipotesi il debitore ceduto non potrebbe allegare la propria buona fede onde sostenere l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato al cedente. L'art.
1264 ultimo comma, cod. civ. pone a carico del cessionario, in omaggio al principio in base al quale la buona fede si presume (art.
1147 cod. civ. ), l'onere della prova della conoscenza dell'intervenuta cessione da parte del debitore ceduto
nota5 .
Note
nota1
La dottrina prevalente equipara l'accettazione del debitore a una
dichiarazione di scienza (Barassi, La teoria generale delle obbligazioni, vol. III, Milano, 1948, p. 298) o a una presa di conoscenza di terzo indifferente (Betti, Teoria generale delle obbligazioni, vol. III, Milano, 1955, p. 48). Tuttavia Bianca, Delle obbligazioni in g enerale, in Comm.cod.civ., diretto da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p. 287, fa riferimento ad essa in chiave di
riconoscimento del debito.
La rara giurisprudenza sul punto propende per la natura di
mera dichiarazione di scienza, non avente contenuto negoziale : cfr. Cass. Civ., Sez. III,
3184/2016; Cass. Civ. Sez. I,
26664/07 .
top1nota
top1nota2
Contra Panuccio, voce Cessione dei crediti, in Enc. dir., p. 876, il quale ritiene che la notificazione vada effettuata nelle forme prescritte dall'ordinamento processuale.
top2nota3
Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. III, Milano, 1959, p. 250; Panuccio, La cessione volontaria dei crediti nella teoria del trasferimento, Milano, 1955, p. 85.
top3nota4
Zaccaria, Della cessione dei crediti, in Comm. breve al cod. civ., a cura di Cian-Trabucchi, Padova, 1994, p. 1205, ritiene che la "conoscenza della cessione" deve essere intesa come "assoluta certezza o come il risultato di situazioni obiettive di apparenza dell'avvenuta cessione".
top4nota5
In tal senso Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1999, p. 584; Bigliazzi Geri, Osservazioni in tema di buona fede e diligenza nel pagamento al creditore apparente (con particolare riferimento alla cessione del credito, in Riv.trim.dir. e proc.civ., 1968, pp. 1326 e ss.
top5Bibliografia
- BARASSI, La teoria generale delle obbligazioni, Milano, III, 1948
- BETTI, Teoria generale dell'interpretazione, Milano, 1955
- BIANCA, Delle obbligazioni in generale (Artt. 1173-1320), Torino, Comm.cod.civ.dir.da Cendon, vol. IV, 1999
- BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
- BIGLIAZZI GERI, Osservazioni in tema di buona fede e diligenza nel pagamento al creditore apparente con particolare riguardo alla cessione dei crediti, RPC, 1968
- PANUCCIO, Cessione dei crediti, Enc.dir., VI, 1960
- PANUCCIO, La cessione volontaria dei crediti, Milano, 1955
- ZACCARIA, Della cessione dei crediti, Padova, Comm.breve al cod.civ., 1994