Legge del 1975 numero 151 art. 111


L'art. 262 del codice civile è sostituito dal seguente:
<cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il
riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i
genitori il figlio naturale assume il cognome del padre.
Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o
riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre,
il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o
sostituendolo a quello della madre.
Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa
l'assunzione del cognome del padre>>.

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