Collazione e divisione



Stretti sono i legami tra la collazione e la divisione ereditaria nota1. Infatti la collazione postula l'esistenza di una comunione ereditaria incidentale da dividere ed è preordinata, sia che il coerede donatario proceda a darvi corso conferendo il bene in natura, sia che opti per l'imputazione, ad incrementare la massa ereditaria dividenda (Cass. Civ. Sez. II, 2453/76 ; Cass. Civ. Sez. II, 1159/95). Inversamente parrebbe non esservi spazio per la collazione qualora sia del tutto difettante un relictum, salva la praticabilità di un'azione di riduzione (Cass. Civ. Sez. VI-II, 509/2021; Cass. Civ. Sez. II, 3935/75). Addirittura secondo Cass. Civ. Sez. II, 41132/2021 neppure nell'ipotesi di positivo esperimento di tale rimedio (quand'anche preceduto dal riconoscimento della natura simulata di atti di disposizione effettuati dal de cuius) avrebbe luogo la costituzione di una comunione ereditaria, mirando il rimedio unicamente a rivalere il legittimario.
Questi asserti meritano alcune riflessioni. Si pensi al caso di Tizio che abbia fatto donazione in vita, senza dispensare alcuno dalla collazione, ai figli Primo, Secondo e Terzo dei propri beni in maniera assolutamente disparitaria (100 a Primo, 200 a Secondo e 150 a Terzo), esaurendo del tutto ogni attività, di modo che, al tempo dell'apertura della successione, peraltro apertasi ab intestato, non vi sia alcun relictum. Ammontando complessivamente il valore delle donazioni a 450 ed essendo la porzione legittima di spettanza a ciascun figlio pari a 100 ex art. 537 cod.civ. (2/3 di 450 = 300:3=100) nessuno potrebbe lamentare una lesione di legittima. Se ne è dedotta l'inoperatività della collazione nota2.

Invero è necessario soffermarsi sulla portata da attribuire alla locuzione "concorrere" di cui all'art. 737 cod.civ., norma ai sensi della quale "i figli... ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi...". Se si ha concorso soltanto quando al tempo dell'apertura della successione si rinvenga un qualche cespite nell'asse, sostanzialmente si farebbe dipendere la funzionalità dell'istituto dal semplice caso più che da una precisa volontà dell'ereditando (volontà che, lo si rammenti, è ben esplicitabile per il tramite della dispensa). Si aggiunga che, prescindendo da casi limite, a ben vedere non è verificabile un'ipotesi in cui taluno, morendo, non lasci qualche cosa (beni mobili anche se di scarso valore (vestiti, suppellettili, carte personali, un conto corrente sul quale siano depositati anche semplicemente spiccioli, qualche credito, etc.). Ciò spiega come in giurisprudenza si sia sentito il bisogno di precisare ( Cass. Civ. Sez. II, 3935/75 ) che non è sufficiente a far scattare la collazione l'esistenza di un relictum di scarso valore. Tuttavia non v'è chi non veda come l'enunciazione di un criterio meramente quantitativo non sia certo soddisfacente: a partire da quale valore o in riferimento a quale specie di bene scatterebbe l'obbligo di conferire?

Per di più non si comprende perchè, in difetto di una espressa dispensa dalla collazione nota3 di alcuno tra i discendenti, questa debba essere esclusa, se è vero che l'istituto è preordinato ad assicurare che le liberalità donative svolgano la funzione di meri lasciti anticipatori della futura eredità, mantenendo tra i discendenti e il coniuge dell'ereditando che vengano alla successione la proporzione determinata anche soltanto dalla legge (e non dal testamento, nella specie mancante).

In esito a queste osservazioni si potrebbe forse ipotizzare, in definitiva, come preferibile l'esistenza di una comunione ereditaria proprio in conseguenza dell'operatività della collazione relativamente alle donazioni effettuate durante la vita del de cuius? nota4.
La risposta più appagante è posta al di fuori della logica della sussistenza in concreto di un relictum come presupposto per l’operatività della collazione. Se essa trae origine dalla legge sulla scorta, tuttavia, del difetto di una contraria volontà manifestata dal testatore, proprio la constatazione dell’intervenuta integrale assegnazione dei beni di costui e della parallela assenza di lesione della porzione legittima potrebbe aprire le porte alla constatazione dell’inesistenza di qualsivoglia obbligazione collatizia.
Per di più va rilevato che, dal momento che la qualità di coerede del donatario è il presupposto dell'obbligo di procedere alla collazione, il donatario ben potrebbe rinunziare all'eredità, così sfuggendo all'operatività dell'istituto.
Proprio nella logica riferita si può ambientare la decisione in base alla quale l'istituto della collazione si palesa incompatibile con la divisione del testatore (art. 734 cod.civ.): la distribuzione dei beni effettuata dall'ereditando infatti impedisce la formazione della comunione ereditaria e la necessità dello scioglimento della stessa, in funzione del quale sarebbe giustificabile l'applicazione di norme quali gli artt. 724 e 737 cod.civ. (Cass. Civ., Sez. II, 12830/13). Parimenti inoperativa si paleserebbe la collazione nel caso in cui, esaurito l'asse ereditario mediante legati e precedenti donazioni, non vi fosse spazio per una comunione ereditaria, salva la possibilità di proporre azione di riduzione da parte di legittimari lesi o pretermessi (Cass. Civ., Sez.II 15026/13. Si veda, tuttavia, al riguardo, la già sopra citata Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 41132 del 21 dicembre 2021).

Note

nota1

Tanto da avere indotto l'opinione che la collazione non tanto identifichi un istituto autonomo, quanto una fase del procedimento divisionale: cfr. Andrini, La collazione, in Successioni e donazioni a cura di Rescigno, vol.II, Padova, 1994, p.139 con speciale riferimento all'opinione già espressa dal Visalli (Visalli, La collazione in I quaderni dell'Istituto giuridico italiano, Padova, 1988, p.41). In questo senso la funzione della collazione verrebbe degradata a mera fase predivisionale, in un certo senso facendo venir meno le diatribe circa la natura giuridica di essa. D'altronde anche in giurisprudenza si è deciso nel senso che l'obbligo collatizio sorga automaticamente, indipendentemente dalla proposizione di una specifica istanza, per il sol fatto della introduzione della domanda giudiziale intesa ad ottenere la divisione e della parallela indicazione del bene oggetto di pregressa donazione come facente parte dell'asse dividendo (Cass. Civ. Sez.II, 21895/04). Ci si è spinti addirittura a ritenere non proponibile un'azione di collazione intesa come avente il contenuto del mero accertamento dell'inadempimento della relativa obbligazione, inscrivendosi la stessa necessariamente nell'azione di divisione (Cass. Civ., Sez. II, 10478/2015).
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nota2

In questo senso Azzariti, L'imputazione quale modo di esecuzione della collazione, in Giust. civ., 1973, vol. IV, p. 68 che reputa "esattissima" (cfr. nota 6) la sentenza Cass.Civ. Sez. II 543/70 , in forza della quale è stato appunto negato l'obbligo di procedere alla collazione in un'ipotesi analoga a quella di cui all'esempio sopra riportato, giungendo addirittura a negare la qualifica di ereditaria alla comunione che venga istituita ex post in esito al promuovimento vittorioso dell'azione di riduzione da parte del legittimario leso.
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nota3

Nè tale dispensa parrebbe ritraibile tacitamente (quand'anche si ammettesse tale modalità: cfr. Mengoni, Successione per causa di morte. Parte speciale: successione necessaria, in Tratt.dir.civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, vol.XLIII, t.2, Milano, 2000, p.273, specialmente in nota 103) dalla mera constatazione dell'esaurimento delle attività facenti capo al de cuius per effetto delle donazioni in vita effettuate da costui. In altri termini non sembra prospettabile dedurre l'intento implicito di fare dispensa dalla collazione dal mero caso che, al tempo dell'apertura della successione più nulla si rinvenga nel patrimonio dell'ereditando. L'ipotesi dovrebbe essere riservata al caso in cui si potesse dar conto del preciso intento del disponente di eseguire una pluralità di donazioni proprio allo scopo di dar vita ad una situazione in cui la collazione non abbia modo di funzionare.
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nota4

chi reputa attivo l'istituto anche in questa situazione, non può che prescindere dalla sussistenza in concreto di un relictum. Così Forchielli, voce Collazione, in Enc. giur. Treccani, 1988, vol. VI, p.3; Mengoni, La divisione testamentaria, Milano, 1950, p. 128; Burdese, La divisione ereditaria, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, 1982, Torino, p. 328.
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Bibliografia

  • ANDRINI, La collazione, Padova, Successioni e donazioni, II, 1994
  • AZZARITI, La imputazione quale modo di esecuzione della collazione, Giustizia Civile, IV, 1973
  • BURDESE, La divisione ereditaria, Torino, vol. XX, 1980
  • MENGONI, La divisione testamentaria, Milano, 1950
  • MENGONI, Successioni per causa di morte. Successione necessaria,, Milano, Trattato Cicu-Messineo, 1984
  • VISALLI, La collazione, Padova, I quaderni dell'Istituto giuridico italiano, 1988

Prassi collegate

  • Quesito n. 236-2014/T, Tassazione di divisione preceduta da collazione e da prelevamento attuato mediante compensazione volontaria

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