Legge del 1975 numero 151 art. 155


L'art. 333 del codice civile è sostituito dal seguente:
<Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare
luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare
comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le
circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche
disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare.
Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento>>.

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