E' possibile da un lato che tra i contitolari del bene in comunione vi sia qualcuno gravato da debiti, dall'altro che sia stata fatta alienazione del diritto, sia pure
pro quota.
L'art.
1113 cod.civ. si occupa appunto del problema della
tutela dei creditori dei singoli contitolari e degli aventi causa da costoro.
Viene disposto che tanto i creditori, quanto gli aventi causa dal singolo partecipe, possano intervenire alla divisione a proprie spese, pur non potendo impugnarla quando sia già stata stipulata, a meno che non avessero anteriormente notificato la propria opposizione. E' fatto comunque salvo il diritto di esercitare l'azione revocatoria (art.
2901 cod.civ.) o quella surrogatoria (art.
2900 cod.civ.). Non occorre però alcuna produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato (cfr.
Cass. Civ. Sez. VI-II, ord. n. 6228/2023).
L'opposizione, che consiste in un atto stragiudiziale in forza del quale viene manifestata da parte dei riferiti soggetti la propria avversione alla divisione, si differenzia dall'impugnazione, che si traduce invece in un'iniziativa di carattere giudiziale consistente nella citazione di tutti i contitolari. La seconda è assumibile in quanto sia stata preceduta dalla prima
nota1.
L'opportunità di proporre opposizione si potrebbe palesare nel caso in cui il condividente debitore fosse attributario, all'esito dell'atto divisionale (magari fraudolentemente), di beni di un valore minore rispetto a quello corrispondente alla quota di diritto spettantegli nota2. Qualora la divisione abbia ad oggetto beni immobili, ai fini dell'efficacia dell'opposizione, viene richiesta la trascrizione di essa anteriormente a quella dell'atto divisionale ovvero della domanda giudiziale.
Se si tratta di
creditori iscritti (ipotecari), essi devono essere chiamati ad intervenire: diversamente, la divisione non può sortire effetto nei loro confronti ai sensi del III comma della norma in esame.
Con riferimento agli
aventi causa di cui al III comma della norma in esame, è appena il caso di rilevare la necessità logica che essi siano chiamati in giudizio: si tratta infatti dei soggetti che sono divenuti contitolari dei beni, avendo acquistato da uno dei condividenti i diritti da costui vantati
pro quota sui beni comuni
nota3. Il punto è comunque disputato e verrà sottoposto, proprio perciò, a speciale disamina.
Quando si tratta di immobili, occorre la priorità della trascrizione dell'acquisto a favore dei detti terzi rispetto alla trascrizione della divisione negoziale ovvero della domanda giudiziale intesa ad ottenerla (Cass.Civ.,
8315/90 ; Cass.Civ. Sez.II,
2364/81 )
nota4.
Ai sensi del IV comma dell'art.
1113 cod.civ. nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione può opporsi contro le persone indicate dal comma precedente, eccetto quelle nascenti da titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero da collazione
nota5.
Note
nota1
Così Marino-Scozzafava, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. III, Torino, 1997, p.505; Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.495.
top1nota2
V. Dossetto, voce Comunione (dir. civ.), in N.mo Dig. it., pp.860 e ss..
top2nota3
Si confrontino Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1982, p.699; De Cesare-Gaeta, La comunione e la divisione ereditaria, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol. II, Padova, 1994, p.17.
top3nota4
Tra gli altri Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.291.
top4nota5
Si veda Branca, La comunione, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1982, p.319.
top5Bibliografia
- BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
- BRANCA, Comunione, condomimio negli edifici (Artt. 1100-1139), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, 1982
- CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
- DE CESARE-GAETA, La comunione e la divisione ereditaria, le ipotesi divisionali, Padova, Successioni e donazioni a cura di Rescigno , vol. II, 1994
- DOSSETTO, Comunione, Padova, N.sso Dig. it., III, 1959
- GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
- MARINO SCOZZAFAVA, Torino, Comm.cod.civ.dir. da Cendon, III, 1997
Prassi collegate
- Quesito n. 377-2012/C, La riduzione di ipoteca ad una quota astratta: una controversa fattispecie concreta