Decreto Ministeriale del 23 giugno 2004 art. 2




1. È istituito l'albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività produttive a cura della Direzione generale.
2. L'albo si compone di due sezioni.
3. Nella prima sezione devono iscriversi le società cooperative a mutualità prevalente di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile.
4. Nella seconda sezione devono iscriversi le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.
5. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto le società cooperative sono tenute a presentare le domande di iscrizione presso l'albo stesso, con le modalità di cui al successivo art. 3.

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