Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 60


In caso di vendita agli incanti giudiziali, sia a norma dell'art. 988 del Codice civile (Ora, art. 720 cod.civ. 1942), sia per espropriazione forzata, di cosa immobile per cui è intervenuta la notificazione dell'importante interesse, colui che promuove la vendita è obbligato a inserire nel bando notizia del vincolo a cui l'immobile è sottoposto, e a darne denuncia al Ministero dell'istruzione.
Entro un mese dalla pubblicazione della sentenza di aggiudicazione o dalla chiusura del verbale se la vendita è seguita davanti a notaio, colui che l'ha promossa deve darne denuncia al sovrintendente.

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