Legge del 1975 numero 151 art. 27


L'art. 145 del codice civile è sostituito dal seguente:
<ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del
giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per
quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il
sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata.
Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione
della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia
richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con
provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata
alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia>>.

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