Decreto Legge del 2013 numero 69 art. 77


CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 185 è inserito il seguente:
«Art. 185-bis. (Proposta di conciliazione del giudice) - II giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.»;
((Lettera così modificata dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98))
b) all'articolo 420, primo comma, primo periodo, dopo la parola «transattiva» sono aggiunte le parole «o conciliativa»; allo stesso comma, secondo periodo, dopo la parola «transattiva» sono aggiunte le parole «o conciliativa».

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione L. 9 agosto 2013, n. 98:
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 185 è inserito il seguente:
«185-bis. (Proposta di conciliazione del giudice) - II giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, deve formulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa. Il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio.»;
b) all'articolo 420, primo comma, primo periodo, dopo la parola «transattiva» sono aggiunte le parole «o conciliativa»; allo stesso comma, secondo periodo, dopo la parola «transattiva» sono aggiunte le parole «o conciliativa».]

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