Codice Civile art. 2931


ESECUZIONE FORZATA DEGLI OBBLIGHI DI FARE
1. Se non è adempiuto un obbligo di fare, l' avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell' obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2931"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti