Con la locuzione ;"mandato in rem propriam" si evoca l'incarico che il mandante conferisce nell'interesse prevalente del mandatario o di terzinota1. L'art.
1723 cod.civ. assume in considerazione la figura disponendo che in tal caso il mandato non si estingue nè con la morte o la sopravvenuta incapacità del mandante nè per revoca da parte del mandante, "salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca". Occorre a tal riguardo precisare come non debba essere fatta confusione al riguardo tra aspetto interno (tra mandante e mandatario, ove tale regola risulta vigente) ed aspetto esterno, ogniqualvolta cioè il mandato conferisca parallelamente poteri rappresentativi. In tale ultimo caso, infatti, il mandante può efficacemente revocarli (Cass. Civ., Sez. II,
7038/2015), rimanendo impregiudicato il profilo anche risarcitorio nei rapporti tra mandante e mandatario.
Il nodo più rilevante attiene alla specificazione della natura e del peso dell'interesse del mandatario in
rem propriam o dei terzi, con speciale riferimento all'elemento causale del contratto. Una volta chiarito che un tale interesse non può esser genericamente ricondotto al compenso (ciò che ha a che fare con la onerosità del mandato che vale a qualificarlo come contratto a prestazioni corrispettive) occorre tuttavia giungere ad una concreta qualificazione
nota2.
Non si può affermare a questo riguardo che basti un qualsiasi vantaggio ulteriore rispetto al corrispettivo
nota3, perchè, a tacer d'altro, questo vantaggio potrebbe esser posto sulla stessa linea della mercede, venendo ad integrarla
nota4. Deve allora trattarsi di un interesse che si pone su una traiettoria differente dall'aspetto della corrispettività. V'è chi
nota5 ha fatto riferimento ad un diritto (di credito) scaturente da altro rapporto, solitamente preesistente rispetto alla stipulazione del mandato. In riferimento ad un mandato irrevocabile ad alienare conferito anche nell'interesse del mandatario è stato deciso (
Cass. Civ. Sez. II, 30246/2019) come diventi essenziale la previsione di un termine temporale. In questo senso la fattispecie sostanzierebbe una sorta di limite all'alienazione, come tale soggetta a "convenienti limiti di tempo" (art.
1379 cod.civ.).
E' stata infine costruita un'ulteriore teorica: in tanto si darebbe mandato
in rem propriam, in quanto fossero presenti due caratteri.
La previsione negoziale dell'irrevocabilità del mandato e la parallela
esistenza di un oggettivo interesse del mandatario a compiere l'affare, pur dovendosi chiarire che, per lo più, il conferimento dell'incarico non priva il mandante della legittimazione in ordine ad agire personalmente
nota6. Una concreta applicazione dello schema qui in esame è rappresentato dalla
cessione dei beni ai creditori (art.
1977 cod.civ.). In forza di essa il debitore incarica i suoi creditori (o alcuni di essi) di alienare tutti o alcuni dei suoi beni e di ripartirne fra loro il ricavato onde soddisfare i propri crediti.
Note
nota1
Quando il mandato è conferito nell'interesse esclusivo del mandatario si è fuori dallo schema del mandato (così Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, vol.XXXII, Milano, 1984, p.93). Essenziale perché si abbia un mandato vero e proprio, infatti, è che il mandatario curi l'interesse del mandante anche se contestualmente ad un interesse proprio.
top1nota2
Occorre altresì escludere che l'interesse in questione possa coincidere con il generico interesse del mandatario alla permanenza del rapporto di mandato: Minervini, Il mandato, la commissione, la spedizione, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, Torino, 1952, p.185.
top2nota3
Opinione sostenuta da Burdese, Irrevocabilità del mandato con rappresentanza, in Dir. e giur., 1950, p.442.
top3nota4
In questo modo si determinerebbe un irragionevole allargamento della figura del mandato irrevocabile: cfr. Minervini, cit., p.191.
top4nota5
Graziadei, voce Mandato, in Dig.disc.priv., vol.XI, 1994, p.182.
top5nota6
Così Luminoso, cit., p.99 e Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.595.
top6Bibliografia
- BURDESE, Irrevocabilità del mandato con rappresentanza, Dir.e giur. , 1950
- GRAZIADEI, Mandato, Dig.disc.priv., 1994
- LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XIII, 1984
- MINERVINI, Il mandato, la commissione, la spedizione, Torino, Trattato Vassalli, 1954
- MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968