Il problema della risarcibilità del danno morale in assenza di danno biologico



Al quesito se il danno morale possa essere risarcito anche in assenza di danno biologico (o di altro evento produttivo di danno patrimoniale), la S.C. aveva fornito risposta negativa (Cass. Civ. Sez.III, 4631/97; Cass. Civ. Sez.III, 5530/97), fondamentalmente sulla base di precedenti pronunzie della Corte Costituzionale (Corte Cost., 184/86 e 37/94), affermando che "il danno morale soggettivo inteso quale transeunte turbamento psicologico è, al pari del danno patrimoniale in senso stretto, danno-conseguenza, risarcibile solo ove derivi dalla menomazione dell'integrità fisica dell'offeso o da altro tipo di evento produttivo di danno patrimoniale. Pertanto nel caso di compromissione anche grave della salubrità dell'ambiente, derivante da immissioni di una sostanza altamente tossica (nella specie: diossina) a seguito di disastro colposo, il turbamento psichico subito dalla generalità delle persone costrette a sottoporsi a periodici controlli sanitari a seguito dell'esposizione a quantità imprecisate della detta sostanza, con conseguente limitazione della propria libertà di azione e di vita, non è stato reputato risarcibile in via autonoma quale danno morale sopportato in eguale misura da ciascuno dei soggetti coinvolti nel disastro, ove non costituisca conseguenza della menomazione specificamente subita da ciascuno di essi nella propria integrità psico-fisica". La motivazione, sostanzialmente identica, delle predette due sentenze della III Sezione della S.C. s i fonda sulle seguenti argomentazioni:
1) la risarcibilità del danno non patrimoniale incontra nel sistema il limite dell'esplicita previsione legislativa, che, per quanto concerne il danno da reato, è realizzata con il rinvio dell'art. 2059 cod. civ. all'art. 185 cod. pen. e da questo alle singole figure di reato;
2) occorre, a tal fine, che il reato incida su una posizione soggettiva che può ben essere rappresentata, nel caso di delitto di disastro colposo ex art. 449 cod. pen. , dal diritto alla salute nella sua esplicazione di diritto alla salubrità dell'ambiente, suscettibile di tutela aquiliana diretta ed autonoma rispetto a quella, indiretta ed indifferenziata, apprestata dalla legge sull'inquinamento;
3) per delimitare l'area del danno risarcibile in relazione alla possibilità che il reato produca perturbamenti psichici in un numero indeterminato di persone, risulta applicabile il criterio di cui all'art. 1223 cod. civ. . La norma, richiamata dall'art. 2056 cod. civ. , comporta, ai fini dell'eventuale risarcibilità dei perturbamenti psichici, che essi costituiscano la conseguenza diretta ed immediata del reato, nel senso, altresì che il collegamento tra danno ed interessi protetti dalla norma penale possa essere colto sia in via primaria, sia in via secondaria e collaterale. Le citate sentenze hanno pertanto concluso negando la risarcibilità autonoma del danno morale, in virtù fondamentalmente del rilievo che la Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. 184/86; Corte Cost. 37/94 nonché Corte Cost. (ord.) 294/96) ha identificato il danno morale soggettivo, inteso quale transeunte turbamento psicologico, come danno-conseguenza, in quanto tale risarcibile solo ove derivi dalla menomazione dell'integrità psico-fisica dell'offeso o da altro tipo di evento produttivo di danno patrimoniale nota1.

Sulla distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza, la giurisprudenza fondava l'affermazione in base alla quale il danno morale, in quanto danno-conseguenza, dovesse necessariamente presupporre il danno-evento, cioè il danno biologico e delineava, in tal modo, uno schema tripartito:
  1. danno biologico: danno-evento, risarcibile a prescindere da qualsiasi compromissione reddituale;
  2. danno patrimoniale: danno-conseguenza, determinante un decremento della sfera patrimoniale del soggetto leso;
  3. danno morale subiettivo: danno-conseguenza, consistente nel patema d'animo, sofferto dall'offeso.

In effetti, il predetto pronunziamento del Giudice delle Leggi (Corte Cost., 184/86) non lasciava adito a soverchi margini interpretativi, affermando (punto 6 delle considerazioni in diritto) che "mentre il danno biologico risulta nettamente distinto dal danno morale subiettivo, ben può applicarsi l'art. 2059 cod. civ. , ove dal primo (e cioè dalla lesione alla salute) derivi, come conseguenza ulteriore (rispetto all'evento della menomazione delle condizioni psico-fisiche del soggetto offeso) un danno morale subiettivo. sempre che il fatto realizzativo del danno biologico costituisca anche reato".

Rispetto a tale iter logico-argomentativo possono essere formulate le seguenti obiezioni:
a) Quanto alla dicotomia danno-evento e danno-conseguenza, si deve escludere, invero, che il danno-evento, delineato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza 184/86 , si esaurisca nella menomazione psico-fisica propria del danno biologico;
b) l'unica condizione posta dalla legge (artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen.) alla autonoma risarcibilità del danno morale consiste nel perturbamento psichico della vittima causato da un reato.
Questo indirizzo interpretativo ha tuttavia trovato resistenze, in dottrina, nella contraria opinione della prevalenza degli autori, i quali, auspicando la opportunità del superamento di esso, hanno posto innanzitutto in rilievo come tale interpretazione (influenzata, probabilmente, dalla preoccupazione di evitare una illimitata proliferazione di azioni risarcitorie nelle ipotesi di disastri ambientali che, nella moltiplicazione dei danni, finirebbe per pregiudicare coloro che dall'evento hanno riportato le più gravi conseguenze), si basa su una lettura non corretta della giurisprudenza costituzionale, che non avrebbe affatto individuato nel danno alla salute o al patrimonio il presupposto della giuridica rilevanza del danno morale. Gli stessi autori, inoltre, sottolineano che l'art. 185 cod. pen. non richiede, oltre al perturbamento psichico della vittima, anche il verificarsi di un distinto evento di danno incluso nella fattispecie incriminatrice. In detto contesto normativo, pure accogliendo del danno non patrimoniale una nozione ristretta, si conclude nel senso che, a favore della tesi della risarcibilità, concorrerebbero i diversi elementi della idoneità del fatto a ledere l'interesse protetto dalla norma penale, della incidenza di esso su una posizione soggettiva, della compatibilità del risarcimento con i reati di pericolo, infine della riconosciuta possibilità di risarcire il perturbamento psichico dei titolari di interessi suscettibili di essere compromessi da reati plurioffensivi (categoria nella quale si iscrivono i reati contro la pubblica incolumità).

La stessa Corte, tuttavia, pronunziatasi successivamente (Corte Cost., 372/94), era giunta a conclusioni diverse, affermando l'autonoma risarcibilità del danno alla salute e del danno morale: "il danno alla salute è qui il momento terminale di un processo patogeno originato dal medesimo turbamento dell'equilibrio psichico che sostanzia il danno morale soggettivo, e che in persone predisposte da particolari condizioni (debolezza cardiaca, fragilità nervosa, ecc.), anzichè esaurirsi in un patema d'animo o in un atto di angoscia transeunte, può degenerare in un trauma fisico o psichico permanente, alle cui conseguenze in termini di perdita di qualità personali, e non semplicemente al pretium doloris in senso stretto, va allora commisurato il risarcimento".

Le Sezioni Unite della S.C. (Cass. Civ., Sez. Unite, 2515/02) nota2, hanno optato per il principio opposto a quello di cui alle citate sentenze del '97 (Cass. Civ., Sez.III, 4631/97 ; Cass. Civ., Sez.III 5530/97), ritenendo che il danno morale soggettivo sia risarcibile anche in assenza di danno biologico o di altro evento produttivo di danno patrimoniale nota3. Si veda, al riguardo, anche Cass. Civ., Sez. III, 531/2014.
Il principio di diritto affermato prevede che "in caso di compromissione dell'ambiente a seguito di disastro colposo (art. 449 cod. pen. ), il danno morale soggettivo lamentato dai soggetti che si trovano in una particolare situazione (in quanto abitano e/o lavorano in detto ambiente) e che provino in concreto di avere subito un turbamento psichico (sofferenze e patemi d'animo) di natura transitoria a causa dell'esposizione a sostanze inquinamenti ed alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita, è risarcibile autonomamente anche in mancanza di una lesione all'integrità psico-fisica (danno biologico) o di altro evento produttivo di danno patrimoniale, trattandosi di reato plurioffensivo che comporta, oltre all'offesa all'ambiente ed alla pubblica incolumità, anche l'offesa ai singoli, pregiudicati nella loro sfera individuale". La Corte ha affermato che la stessa dicotomia danno-evento e danno-conseguenza appare una mera sovrastruttura teorica, dal momento che l'art. 2059 cod. civ. pone come unico presupposto di risarcibilità del danno morale la configurabilità di un fatto-reato, rinviando all'art. 185 cod. pen. che, a sua volta, rimanda alle singole fattispecie delittuose ed oltre al turbamento psichico della vittima non pone altre condizioni, tantomeno la presenza di un distinto evento di danno.

Decisiva tuttavia per la soluzione della questione è la natura del reato, di cui all'art. 449 cod. pen. : delitto colposo di pericolo presunto (nel senso che il pericolo è implicito nella condotta e nessuna ulteriore dimostrazione deve essere fornita circa l'insorgenza effettiva del rischio per la pubblica incolumità) ma, soprattutto, delitto plurioffensivo, in quanto con l'offesa al bene pubblico immateriale ed unitario dell'ambiente (Corte Cost., 641/87), di cui è titolare l'intera collettività, concorre sempre l'offesa per quei soggetti singoli i quali, per la loro relazione con un determinato habitat (nel senso che ivi risiedono e/o svolgono attività lavorativa), patiscono un pericolo astratto di attentato alla loro sfera individuale. Ne segue che, essendo pacifica la risarcibilità del danno morale nel caso di reati di pericolo o plurioffensivi, non sussiste alcuna ragione, logica e/o giuridica, per negare tale risarcibilità ove il soggetto offeso, pur in assenza di una lesione alla salute, provi di avere subito un turbamento psichico (che si pone anch'esso come danno-evento, alla pari dell'eventuale danno biologico o patrimoniale, nella specie non ravvisati). Le Sezioni Unite hanno affermato che tale conclusione risulta in sintonia con la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia risarcitoria e, al riguardo, hanno richiamano, da una parte, la sentenza 1516/01 , che ammette incondizionatamente il risarcimento del danno morale per i prossimi congiunti dell'offeso da lesioni colpose (ovvero addirittura del soggetto defunto in conseguenza della condotta lesiva: Cass. Civ. Sez.III, 15022/05 ; si veda anche Cass. Civ. Sez.III, 15760/06 ) e, dall'altra, la sentenza 7713/00 , secondo cui la lesione di diritti di rilevanza costituzionale va incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in sé della lesione (danno-evento), indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (danno-conseguenza). Si consideri che, secondo Cass. Civ., Sez. Lavoro, 26590/2014, il pregiudizio consistente nel danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti per la perdita del proprio caro in conseguenza di una malattia professionale (tumore ai polmoni causato dall'esposizione all'amianto) deve essere liquidato secondo equità, in base alle specifiche ricadute che l'evento ha sortito sulla sfera soggettiva di ciascun danneggiato e non in base a criteri standardizzati, quali tabelle o altro.
Va altresì dato atto come è stata accolta, in relazione ad eventi come quelli sopra delineati, non soltanto l'istanza risarcitoria del prossimo congiunto, ma anche quella, autonoma, del convivente di fatto (anche omosessuale) di quest'ultimo (cfr. Tribunale di Reggio Emilia, Sez. II, sent. n. 315 del 2 marzo 2016). Attualmente la questione è testualmente prevista dal comma 49 dell'art. 1 della legge 76/2016, ai sensi del quale, in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

Note

nota1

Infatti, secondo la Corte Costituzionale, "La distinzione tra il danno biologico e il danno morale subiettivo va individuata nella struttura del fatto realizzativo della menomazione dell'integrità bio-psichica: il danno biologico costituisce l'evento del fatto lesivo della salute mentre il danno morale subiettivo (come anche il danno patrimoniale) appartiene alla categoria del danno-conseguenza in senso stretto. La risarcibilità per sè, in ogni caso, del danno biologico, trova il suo fondamento nell'art. 2043 cod. civ. che, correlato all'art. 32 Cost. , va necessariamente esteso fino a comprendere il risarcimento, non solo dei danni in senso stretto patrimoniali, ma di tutti i danni che ostacolano le attività realizzatrici della persona umana". In ogni caso giova rilevare come il ricorso al metodo equitativo per la liquidazione del danno biologico, imperniato sulle tabelle standard utilizzate in giurisprudenza, è stato ritenuto applicabile anche alla liquidazione parallela del danno morale in una misura frazionale aggiuntiva (Cass. Civ. Sez.III, 394/07 ).
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nota2

Trattasi del noto caso del disastro di Seveso: nel luglio del 1976, l'esplosione dei reattori di uno stabilimento vicino al paese di Seveso determinava un fenomeno di polluzione chimica, che interessava l'intera zona del comune. La nube tossica di diossina, sprigionatasi a causa dell'esplosione, cagionava ingenti danni alla salute della popolazione del luogo.Il giudizio penale si concludeva con la condanna definitiva a carico dei responsabili tecnici della società per il reato di disastro colposo (art. 449 cod. pen. ). Posto che il danno derivato alla popolazione era cagionato da fatto di reato, si pose la questione relativa alla possibilità di ottenere il risarcimento del danno morale anche nelle ipotesi in cui non fosse accertato il danno biologico.
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nota3

La sentenza è pubblicata in Danno e responsabilità, 2002, fasc. 5, p. 503 con nota di Ponzanelli. Secondo l'Autore, Tre sono gli aspetti più significativi della sentenza in commento:
A) la risarcibilità del danno non patrimoniale indipendentemente dalla sussistenza di una lesione all'integrità psicofisica. Le Sezioni Unite non considerano più il danno biologico ed il danno morale in un rapporto di gerarchia, bensì in un rapporto di pari grado. Ciò costituisce una novità di estremo rilievo, posto che, in passato, nonostante la diversa funzione del danno non patrimoniale fosse enunciata sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, tale voce di danno risultava occupare sempre una funzione subordinata rispetto al danno biologico. Anche sotto il profilo della sua quantificazione, infatti, il danno non patrimoniale viene tradizionalmente liquidato mediante l'applicazione di sottomultipli di quanto viene liquidato a titolo di danno biologico. La dottrina più attenta ricostruisce, oggi, il sistema di risarcimento dei danni secondo uno schema bipartito, che pone le due distinte voci sul medesimo piano:
- danno biologico, con finalità riparatorie;
- danno non patrimoniale, con funzioni punitive ed afflittive.
B) La revisione della distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza.Tale distinzione, mutuata dalla giurisprudenza costituzionale, viene sottoposta dalle Sezioni Unite ad una revisione critica, scalzando la ormai consolidata configurabilità del danno biologico come danno-evento, decisivo e necessario per la risarcibilità dei danni-conseguenza (danno non patrimoniale e danno patrimoniale in senso stretto). Tuttavia, secondo l'Autore, il ripensamento della sistemazione accolta dalla Corte Costituzionale, per quanto significativo, non ha recepito completamente le indicazioni provenienti dalla dottrina, nel senso che le Sezioni Unite, anziché "retrocedere" il danno biologico da danno-evento a danno-conseguenza, hanno "promosso" il danno non patrimoniale da danno-conseguenza a danno-evento. Le Sezioni Unite non hanno, quindi, ricondotto l'intero sistema risarcitoria nell'ambito del danno-conseguenza, ma hanno elevato il danno non patrimoniale a danno-evento al fine di giustificarne pienamente la risarcibilità. Tale "promozione" - ed è sotto questo profilo che l'Autore muove una nota critica alla sentenza - sembra funzionale soltanto all'esigenza di assicurare comunque un risarcimento, più che a quella di valorizzare e di rispettare gli attributi ed i caratteri propri della figura del danno non patrimoniale.
C) Un possibile nuovo contenuto del danno non patrimoniale. L'intervento della Cassazione sembra inserirsi in un disegno volto alla valorizzazione dei rimedi che costituiscono il sistema bipolare (danno patrimoniale e danno non patrimoniale), piuttosto che utilizzare nuove categorie ( in primis quella del danno esistenziale), che sono fonte di incertezza interpretativa.
Cfr., nel senso indicato, Tribunale di Genova, 29 novembre 2010, secondo il quale, prescindendo per l'appunto dall'esistenza di un danno biologico, è pur sempre risarcibile il danno morale, il quale non si configura semplicemente come pretium doloris, ma pure comerisarcimento della lesione alla dignità umana, valore ex se considerabile quando vengano in esame diritti fondamentali come quello della sfera sessuale, violata da una condotta penalmente rilevante.
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