Codice Civile art. 2927


EVIZIONE DELLA COSA ASSEGNATA
1. L' assegnatario se subisce l' evizione della cosa, ha diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese.
2. L' assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore espropriato, ma non le garanzie prestate da terzi.

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