Codice Civile art. 2872


SEZIONE IX Della riduzione delle ipoteche (MODALITA' DELLA RIDUZIONE)
1. La riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma per la quale è stata presa l' iscrizione o restringendo l' iscrizione a una parte soltanto dei beni.
2. Questa restrizione può aver luogo anche se l' ipoteca ha per oggetto un solo bene, qualora questo abbia parti distinte o tali che si possano comodamente distinguere.

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