Le azioni di riduzione



La legge tutela alcuni soggetti legati al de cuius da un rapporto particolarmente intenso (discendenti, ascendenti, coniuge). Si vuole che, in ogni caso, a costoro vada una quota dei beni lasciati dal defunto. Neppure la volontà di quest'ultimo (quand'anche sotto le spoglie di dichiarazioni di aver già soddisfatto le ragioni del legittimario non sostanziate da concretezza: cfr. Cass. Civ, Sez. II, 11737/13) è abilitata a porre nel nulla il diritto del legittimario ad ottenere la c.d. "porzione legittima" (tale dovendo assumersi la quota astrattamente individuabile nel tempo dell'apertura della successione: cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, 13524/06 , senza che neppure possa rilevare la successiva rinunzia all'azione di riduzione da parte di taluno dei riservatari, come anche la prescrizione della medesima: cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, 13429/06 ). Per questo motivo il codice civile (artt. 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563 e 564 cod. civ.) prevede una serie di disposizioni volte a proteggere gli interessi dei legittimari, compendiate nel titolo "Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari". Si pensi all'azione di condanna al pagamento di somme conseguenti al vittorioso esperimento dell'azione di riduzione: la concreta eseguibilità risulta impraticabile quando esse siano relative a conguagli rivenienti da operazione divisionale (Cass. Civ. Sez. III, 12872/2021).

La c.d. azione di riduzione, espressione con la quale viene per lo più riassuntivamente evocata questa tutela, può essere in effetti distinta in una triplice impugnativa, a seconda della fase e dei soggetti nei cui confronti viene attivata. A questo riguardo si può individuare l'azione di riduzione in senso stretto, l'azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni ridotte e l'azione di restituzione promossa contro gli eventuali terzi subacquirenti (aventi causa dal soggetto beneficiato) nota1.

La prima azione ha ad oggetto la disposizione liberale (la donazione, l'istituzione d'erede, il legato: il tutto secondo i principi di cui agli artt. 558 e 559 cod.civ., in base ai quali in primo luogo si riducono le disposizioni testamentarie, soltanto successivamente le donazioni, iniziando dall'ultima e risalendo a quelle anteriori (cfr. Tribunale Milano, 20 aprile 2006; cfr anche Cass. Civ., Sez. II, 24521/2015 sulla natura estensiva dell'azione in riferimento a disposizioni testamentarie ignote e prodotte nel corso del giudizio) lesiva della quota di legittima. Il predetto ordine, previsto dalla legge, è inderogabile e tassativo. Quali le conseguenze del mancato rispetto delle regole di cui sopra? Il legittimario che abbia trascurato di impugnare le disposizioni lesive non potrà rivolgersi contro quelle che non sarebbero state impugnabili seguendo l'ordine di legge (cfr. Cass. Civ. Sez. II, ord. 35461/2022).
Non v'è litisconsorzio necessario, nè dal lato attivo, nè da quello passivo, anche se non aver convenuto in giudizio tutti i beneficiari delle disposizioni lesive potrebbe, in concreto, condurre all'inutile esperimento dell'azione proprio in conseguenza del riferito ordine dell'incidenza della riduzione, che opera prima a valere sulle disposizioni testamentarie, indi sulle donazioni, a partire dalla più recente (cfr. Cass. Civ. Sez. VI-II, ord. 32197/2021).

L'azione di riduzione, come tale, è volta a far dichiarare l'inefficacia (in tutto o in parte, in dipendenza della gravità della lesione) di dette disposizioni, in quanto eccedenti la quota disponibile. Come tale l'azione è proponibile anche nei confronti di chi, a propria volta, rivesta la qualità di legittimario, ovviamente senza che ne sia lesa la porzione legittima. Giova osservare come, nell'ipotesi di integrale pretermissione del legittimario per effetto dell'esaurimento del patrimonio del de cuius mediante donazioni, egli non possa essere considerato erede (nè chiamato) al tempo dell'apertura della successione (Cass. Civ. Sez. II, 2914/2020). Circa i rapporti tra l'azione in parola e quella intesa ad ottenere la divisione, si veda Cass. Civ. Sez. V, 26653/2020.

Il secondo rimedio è finalizzato, in esito al positivo esperimento dell'azione predetta, a far recuperare al legittimario le attività che si trovassero ancora nel patrimonio dei soggetti beneficiati. Nel caso in cui la reintegrazione abbia ad oggetto un immobile in natura, sono dovuti i frutti dal giorno della domanda giudiziale. Se invece avviene per equivalente in denaro, risultano dovuti solo gli interessi sulla somma, nella misura legale (Cass. Civ., Sez. VI-II, 30485/2017).

La terza azione, la cui esperibilità dipende dall'eventuale alienazione dei cespiti oggetto delle disposizioni lesive a terzi, ha parimenti finalità recuperatorie, rivolgendosi tuttavia nei confronti dei terzi subacquirenti aventi causa dal soggetto beneficiato. Quest'ultimo aspetto palesa la peculiare forza dell'azione di riduzione, valevole cioè anche al di fuori dell'ambito dei soggetti direttamente interessati dal fenomeno successorio e da un diretto legame con il de cuius nota2. Va osservato come l'azione recuperatoria nei confronti del terzo sia subordinata alla situazione di incapienza del donatario (Cass. Civ., Sez. II, 5042/11). E' proprio in funzione di tale sua peculiare efficacia, scolpita dal modo di disporre di cui agli artt. 561 e 563 cod.civ., che si è aperto un vivace dibattito. E' parso, infatti, eccessivo il grado di protezione accordato dalla legge al legittimario, soprattutto in relazione alle remore che ciò può comportare in tema di circolazione dei beni. Appare infatti evidente che, qualora fosse possibile recuperare il bene già oggetto della liberalità donativa anche dopo molti anni che il terzo lo avesse acquistato dal donatario, risulterebbe pregiudicata la sicurezza di ogni compravendita il cui oggetto fosse un bene proveniente da donazione.

Per effetto dell'entrata in vigore in data 18 dicembre 2025 della legge 2 dicembre 2025 n. 182 sono state introdotte, tramite l'art. 44, notevoli innovazioni al regime dell'azione recuperatoria, essendo stati modificati gli artt. 561,562, 563 cod.civ. nonché, in tema di trascrizione, gli artt. 2652 e 2690 cod.civ.. La materia aveva già conosciuto, vent'anni prima, il timido tentativo di riforma di cui al D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80) gli artt. 561 e successivamente oggetto di integrazione per effetto della Legge 28 dicembre 2005, n. 263) con la quale era stato introdotto l'istituto della opposizione alla donazione.
Era stato, infatti, posto un limite temporale alla possibilità di ottenere il bene oggetto dell'azione libero da pesi e vincoli ovvero di promuovere l'azione recuperatoria nei confronti dei terzi non già a far tempo dal decesso del disponente, bensì con decorrenza dall'atto di liberalità lesivo.
A far tempo dall'intervento del 2005, ai sensi dell'allora modificato art. 561 cod. civ. l'azione di riduzione avrebbe purgato il bene dalle ipoteche e dai pesi iscritti/trascritti sugli immobili oggetto di donazioni lesive della legittima soltanto se essa fosse stata esercitata prima del decorso di venti anni dalla trascrizione della donazione. Ne seguiva che il decorso del ventennio avrebbe reso comunque stabile e inoppugnabile l'acquisto del terzo e l'iscrizione della garanzia reale.
Per quanto invece attiene all'art. 563 cod. civ. , lo stesso era stato modificato, nel senso di prevedere analogo limite temporale (vale a dire venti anni) ai fini della proponibilità dell'azione recuperatoria presso i terzi relativamente al bene oggetto della donazione che fosse stato oggetto di successiva alienazione, previa escussione del donatario.
Al legittimario, peraltro, competeva ex IV comma art. 563 cod. civ. una specifica protezione: egli può infatti poteva provvedere a notificare al donatario speciale atto di opposizione alla donazione. In conseguenza di ciò il legittimario leso dalla liberalità donativa avrebbe conservato la possibilità (beninteso, a donante defunto) di proporre l'azione di riduzione anche oltre il decorso dei predetti termini ventennali di cui agli artt. 561 e 563 cod. civ..

Questo sistema, invero piuttosto macchinoso, è stato finalmente oggetto di una radicale semplificazione per effetto dell'entrata in vigore della riferita legge 2025 n. 182 che ha novellato gli artt. 561 e 563 cod. civ..
L’art. 561 cod.civ. subisce una modifica decisiva.
Per quanto attiene agli acquisti per donazione, è stata infatti ricondotta la possibilità di esercitare l'azione ricuperatoria secondo le regole generali. Ciò significa che i pesi e le ipoteche di cui il donatario avesse gravato gli immobili restano efficaci e opponibili anche ai riservatari pregiudicati dalla liberalità. In caso di lesione dei diritti dei legittimari, Il donatario è semplicemente obbligato a compensarli in denaro entro il limite funzionale ad integrare la loro porzione legittima.
Questo equivale a ridurre la portata dell’azione recuperatoria, la quale non scompare del tutto, ma viene depotenziata. Prevale, come d'ordinario, chi abbia posto in essere per primo le formalità pubblicitarie. La norma prosegue, infatti, facendo espressamente salvi gli effetti della trascrizione della domanda giudiziale di cui al I comma dell’art. 2652 cod.civ., anch’esso novellato proprio a questo fine. A quest’ultima norma è stata aggiunta, a tal fine, la previsione della trascrizione delle domande di riduzione delle donazioni. Essa, ai fini di poter assicurare prevalenza in caso di accoglimento della domanda sull’acquisto del terzo, deve essere stata effettuata in un tempo precedente rispetto a quello della trascrizione del titolo di acquisto di costui. Si tratta della regolare applicazione del principio prior in tempore, potior in jure. L’azione recuperatoria nei confronti del terzo avente causa dal donatario sarà, pertanto, ancora praticabile, ma limitatamente all’ipotesi in cui egli abbia trascritto il proprio titolo di acquisto successivamente alla trascrizione della domanda giudiziale intesa ad ottenere la riduzione della liberalità.
Ai sensi del II comma della norma citata i frutti sono dovuti, inoltre, a far tempo dalla proposizione dell'azione giudiziale (Cass. Civ. Sez. VI-II, ord. 4709/2020).
L’art. 561 cod.civ. prevede, infine, che il nuovo regime appena descritto si applichi anche, rispettivamente, ai beni mobili registrati e ai beni mobili non iscritti in pubblici registri.

Per quanto invece attiene agli acquisti a titolo di legato, l’art. 561 cod.civ. prevede invece un trattamento del tutto divergente rispetto a quello appena descritto. Il primo comma della norma pone la regola secondo la quale “Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario può averli gravati”. Però, poi, si affretta a coniugare il principio con le regole in materia di trascrizione, facendo salvo il disposto di cui al n.8 dell’art. 2652 cod.civ.. La norma (che ora è così dettata soltanto per gli acquisti mortis causa e non più per quelli donativi) prevede che si debbano trascrivere le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima e che se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall’erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Dunque, l’azione recuperatoria nei confronti dei terzi in relazione agli acquisti mortis causa ha uno spazio ben maggiore rispetto a quello, assolutamente limitato, che conserva riguardo alla donazione lesiva. Anzitutto la trascrizione della domanda giudiziale di riduzione è in grado di pregiudicare i diritti dei terzi ogniqualvolta sia stata eseguita entro tre anni dall’apertura della successione. Non vale, pertanto (come invece per l’acquisto in esito a donazione), la regola ordinaria della prevalenza in base alla priorità della trascrizione tra titolo di acquisto del terzo e domanda giudiziale.
In secondo luogo, se il terzo avente causa dal legatario o dall'erede avesse acquisito il diritto a titolo liberale, egli dovrebbe comunque cedere il passo al legittimario che avesse vittoriosamente esperito l’azione di riduzione anche successivamente al detto triennio. La maggiore tutela è riservata agli acquisti del terzo a titolo oneroso.

Integralmente novellato è altresì l’art. 563 cod.civ., dettato in tema di donazione, che pone al primo comma una regola diametralmente opposta a quella del suo testo previgente. Il meccanismo precedente era quello della possibilità di agire con l’azione di restituzione nei confronti del terzo avente causa dal donatario entro il termine di venti anni, previa escussione del donatario. Eventualmente, il citato limite cronologico poteva anche essere fatto venir meno tramite il predetto rimedio dell’opposizione alla donazione. Per tale via il potenziale legittimario avrebbe conservato l'azione fino al compimento del termine prescrizionale decennale dell'azione di riduzione.
Il nuovo testo dell’art. 563 cod.civ. prevede invece che “La riduzione della donazione… non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati”. Il tutto pur facendo salva la priorità della trascrizione della domanda giudiziale di riduzione rispetto al titolo di acquisto del terzo ai sensi del novellato n.1 dell’art. 2652 cod.civ. e “fermo l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata.” Interessante la prescrizione finale: “se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l’avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito” Dunque, a differenza di quanto si prevede in tema di acquisto dal legatario, ove il titolo liberale dell’acquisizione lo espone all’azione recuperatoria anche oltre il triennio dall’apertura della successione, il terzo avente causa dal donatario a tale titolo non è mai esposto alla perdita del suo diritto conseguente al promovimento della detta azione. Costui, al più, dovrà compensare in denaro i legittimari lesi, ma con il limite dell’effettività del suo vantaggio. Va infine ricordato che queste disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal numero uno del primo comma dell’articolo 2690 cod.civ..

Quanto agli effetti del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, va messo a fuoco come si venga ad instaurare una comunione incidentale tra l'erede istituito e il legittimario pretermesso sui beni ricadenti nell'asse. In sede di divisione il valore dei beni assegnati non potrà non tener conto delle eventuali variazioni che fossero intercorse tra il tempo dell'apertura della successione e quello dell'assegnazione al condividente (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 31125/2023).

E' il caso di precisare che il legittimario può comunque rinunziare all'azione di riduzione (anche tacitamente: cfr. Cass. Civ. Sez. II, 1373/09). Tale abdicazione può tuttavia subentrare esclusivamente in esito alla morte dell'ereditando, dovendosi escludere qualsiasi valida rinunzia preventiva (art. 557, II comma, cod.civ.). Ancora occorre sottolineare che l'azione in parola possiede carattere personale e patrimoniale. Sotto il primo profilo l'accertamento della lesione è limitato alla quota di colui che agisce. Il secondo invece implica che il rimedio possa essere promosso non soltanto direttamente dal legittimario, bensì anche dai di lui eredi o aventi causa (Cass. Civ. Sez. II, 26254/08).
Inversamente v'è anche la possibilità che il beneficiario della disposizione lesiva della legittima si accordi con il riservatario leso (ovvero che spontaneamente si offra di eliminare la sperequazione). Ogniqualvolta ne scaturisca un'attribuzione di denaro che si ponesse come succedaneo rispetto a beni mobili e/o immobili presenti nell'asse, il relativo credito dovrà essere considerato di valore e non di valuta (Cass. Civ., Sez. II, 14449/13).

Note

nota1

Si vedano Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1983, p. 311, Palazzo, in Comm.cod.civ., diretto da Cendon, vol. II, Torino, 1999, p. 134.
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nota2

Cfr. Cantelmo, L'attuazione della tutela, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, Padova, 1994, p. 537.
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Bibliografia

  • CANTELMO, L'attuazione della tutela, Padova, Successioni e donazioni, 1994
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • PALAZZO, Torino, Comm.cod.civ.dir.da Cendon, II, 1999

Prassi collegate

  • Studio Immobiliari n. 534-2017/C, L’efficacia dell’azione di riduzione e restituzione nei confronti del creditore pignorante e dell’aggiudicatario
  • Quesito n. 222-2014/A, Marocco – successioni: pretermissione di legittimari
  • Quesito n. 262-2014/C, Accordo di reintegrazione di legittima
  • Quesito n. 218-2014/A, Australia (Victoria) – Successioni: legge applicabile e tutela dei legittimari
  • Quesito n. 131-2014/A, USA (New Jersey) – donazioni: legge applicabile e tutela dei legittimari
  • Quesito n. 453-2012/C, Rinuncia all’azione di restituzione dopo la morte del de cuius
  • Quesito n. 281-2009/C, Rinunzia parziale all'azione di restituzione
  • Studio n. 17-2009/C, Gli acquisti dal beneficiario di liberalità non donative
  • Acquisto per usucapione e azione di riduzione
  • In tema di atti di provenienza donativa

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