Le azioni di riduzione



La legge tutela alcuni soggetti legati al de cuius da un rapporto particolarmente intenso (discendenti, ascendenti, coniuge). Si vuole che, in ogni caso, a costoro vada una quota dei beni lasciati dal defunto. Neppure la volontà di quest'ultimo (quand'anche sotto le spoglie di dichiarazioni di aver già soddisfatto le ragioni del legittimario non sostanziate da concretezza: cfr. Cass. Civ, Sez. II, 11737/13) è abilitata a porre nel nulla il diritto del legittimario ad ottenere la c.d. "porzione legittima" (tale dovendo assumersi la quota astrattamente individuabile nel tempo dell'apertura della successione: cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, 13524/06 , senza che neppure possa rilevare la successiva rinunzia all'azione di riduzione da parte di taluno dei riservatari, come anche la prescrizione della medesima: cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, 13429/06 ). Per questo motivo il codice civile (artt. 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563 e 564 cod. civ.) prevede una serie di disposizioni volte a proteggere gli interessi dei legittimari, compendiate nel titolo "Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari". Si pensi all'azione di condanna al pagamento di somme conseguenti al vittorioso esperimento dell'azione di riduzione: la concreta eseguibilità risulta impraticabile quando esse siano relative a conguagli rivenienti da operazione divisionale (Cass. Civ. Sez. III, 12872/2021).

La c.d. azione di riduzione, espressione con la quale viene per lo più riassuntivamente evocata questa tutela, può essere in effetti distinta in una triplice impugnativa, a seconda della fase e dei soggetti nei cui confronti viene attivata. A questo riguardo si può individuare l'azione di riduzione in senso stretto, l'azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni ridotte e l'azione di restituzione promossa contro gli eventuali terzi subacquirenti (aventi causa dal soggetto beneficiato) nota1.

La prima azione ha ad oggetto la disposizione liberale (la donazione, l'istituzione d'erede, il legato: il tutto secondo i principi di cui agli artt. 558 e 559 cod.civ., in base ai quali in primo luogo si riducono le disposizioni testamentarie, soltanto successivamente le donazioni, iniziando dall'ultima e risalendo a quelle anteriori (cfr. Tribunale Milano, 20 aprile 2006; cfr anche Cass. Civ., Sez. II, 24521/2015 sulla natura estensiva dell'azione in riferimento a disposizioni testamentarie ignote e prodotte nel corso del giudizio) lesiva della quota di legittima. Il predetto ordine, previsto dalla legge, è inderogabile e tassativo. Quali le conseguenze del mancato rispetto delle regole di cui sopra? Il legittimario che abbia trascurato di impugnare le disposizioni lesive non potrà rivolgersi contro quelle che non sarebbero state impugnabili seguendo l'ordine di legge (cfr. Cass. Civ. Sez. II, ord. 35461/2022).
Non v'è litisconsorzio necessario, nè dal lato attivo, nè da quello passivo, anche se non aver convenuto in giudizio tutti i beneficiari delle disposizioni lesive potrebbe, in concreto, condurre all'inutile esperimento dell'azione proprio in conseguenza del riferito ordine dell'incidenza della riduzione, che opera prima a valere sulle disposizioni testamentarie, indi sulle donazioni, a partire dalla più recente (cfr. Cass. Civ. Sez. VI-II, ord. 32197/2021).

L'azione di riduzione, come tale, è volta a far dichiarare l'inefficacia (in tutto o in parte, in dipendenza della gravità della lesione) di dette disposizioni, in quanto eccedenti la quota disponibile. Come tale l'azione è proponibile anche nei confronti di chi, a propria volta, rivesta la qualità di legittimario, ovviamente senza che ne sia lesa la porzione legittima. Giova osservare come, nell'ipotesi di integrale pretermissione del legittimario per effetto dell'esaurimento del patrimonio del de cuius mediante donazioni, egli non possa essere considerato erede (nè chiamato) al tempo dell'apertura della successione (Cass. Civ. Sez. II, 2914/2020). Circa i rapporti tra l'azione in parola e quella intesa ad ottenere la divisione, si veda Cass. Civ. Sez. V, 26653/2020.

Il secondo rimedio è finalizzato, in esito al positivo esperimento dell'azione predetta, a far recuperare al legittimario le attività che si trovassero ancora nel patrimonio dei soggetti beneficiati. Nel caso in cui la reintegrazione abbia ad oggetto un immobile in natura, sono dovuti i frutti dal giorno della domanda giudiziale. Se invece avviene per equivalente in denaro, risultano dovuti solo gli interessi sulla somma, nella misura legale (Cass. Civ., Sez. VI-II, 30485/2017).

La terza azione, la cui esperibilità dipende dall'eventuale alienazione dei cespiti oggetto delle disposizioni lesive a terzi, ha parimenti finalità recuperatorie, rivolgendosi tuttavia nei confronti dei terzi subacquirenti aventi causa dal soggetto beneficiato. Quest'ultimo aspetto palesa la peculiare forza dell'azione di riduzione, valevole cioè anche al di fuori dell'ambito dei soggetti direttamente interessati dal fenomeno successorio e da un diretto legame con il de cuius nota2. Va osservato come l'azione recuperatoria nei confronti del terzo sia subordinata alla situazione di incapienza del donatario (Cass. Civ., Sez. II, 5042/11).

Per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni portate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80) gli artt. 561 e 563 cod. civ. sono stati oggetto di sostanziali innovazioni (successivamente oggetto di integrazione per effetto della Legge 28 dicembre 2005, n. 263).

E' stato infatti posto un limite temporale alla possibilità di ottenere il bene oggetto dell'azione libero da pesi e vincoli ovvero di promuovere l'azione recuperatoria nei confronti dei terzi non già a far tempo dal decesso del disponente, bensì con decorrenza dall'atto di liberalità lesivo.

Ai sensi del novellato art. 561 cod. civ. infatti l'azione di riduzione purga il bene dalle ipoteche e dai pesi iscritti/trascritti sugli immobili oggetto di donazioni lesive della legittima soltanto se essa viene esercitata prima del decorso di venti anni dalla trascrizione della donazione. Ne segue che il decorso del ventennio rende comunque stabile e inoppugnabile l'acquisto del terzo e l'iscrizione della garanzia reale. Ai sensi del II comma della norma citata i frutti sono dovuti a far tempo dalla proposizione dell'azione giudiziale (Cass. Civ. Sez. VI-II, ord. 4709/2020).
Per quanto invece attiene all'art. 563 cod. civ. , lo stesso è stato modificato, nel senso di prevedere analogo limite temporale (vale a dire venti anni) ai fini del'azione recuperatoria presso i terzi relativamente al bene oggetto della donazione che fosse stato oggetto di successiva alienazione, previa escussione del donatario. Al legittimario peraltro compete ex IV comma art. 563 cod. civ. una specifica protezione: egli può infatti provvedere a notificare al donatario speciale atto di opposizione alla donazione. In conseguenza di ciò il legittimario leso dalla liberalità donativa conserverà la possibilità (beninteso, a donante defunto) di proporre l'azione di riduzione anche oltre il decorso dei predetti termini ventennali di cui agli artt. 561 e 563 cod. civ..

E' il caso di precisare che il legittimario può comunque rinunziare all'azione di riduzione (anche tacitamente: cfr. Cass. Civ. Sez. II, 1373/09). Tale abdicazione può tuttavia subentrare esclusivamente in esito alla morte dell'ereditando, dovendosi escludere qualsiasi valida rinunzia preventiva (art. 557, II comma, cod.civ.). Ancora occorre sottolineare che l'azione in parola possiede carattere personale e patrimoniale. Sotto il primo profilo l'accertamento della lesione è limitato alla quota di colui che agisce. Il secondo invece implica che il rimedio possa essere promosso non soltanto direttamente dal legittimario, bensì anche dai di lui eredi o aventi causa (Cass. Civ. Sez. II, 26254/08).
Inversamente v'è anche la possibilità che il beneficiario della disposizione lesiva della legittima si accordi con il riservatario leso (ovvero che spontaneamente si offra di eliminare la sperequazione). Ogniqualvolta ne scaturisca un'attribuzione di denaro che si ponesse come succedaneo rispetto a beni mobili e/o immobili presenti nell'asse, il relativo credito dovrà essere considerato di valore e non di valuta (Cass. Civ., Sez. II, 14449/13).

Note

nota1

Si vedano Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1983, p. 311, Palazzo, in Comm.cod.civ., diretto da Cendon, vol. II, Torino, 1999, p. 134.
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nota2

Cfr. Cantelmo, L'attuazione della tutela, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, Padova, 1994, p. 537.
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Bibliografia

  • CANTELMO, L'attuazione della tutela, Padova, Successioni e donazioni, 1994
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • PALAZZO, Torino, Comm.cod.civ.dir.da Cendon, II, 1999

Prassi collegate

  • Studio Immobiliari n. 534-2017/C, L’efficacia dell’azione di riduzione e restituzione nei confronti del creditore pignorante e dell’aggiudicatario
  • Quesito n. 222-2014/A, Marocco – successioni: pretermissione di legittimari
  • Quesito n. 262-2014/C, Accordo di reintegrazione di legittima
  • Quesito n. 218-2014/A, Australia (Victoria) – Successioni: legge applicabile e tutela dei legittimari
  • Quesito n. 131-2014/A, USA (New Jersey) – donazioni: legge applicabile e tutela dei legittimari
  • Quesito n. 453-2012/C, Rinuncia all’azione di restituzione dopo la morte del de cuius
  • Quesito n. 281-2009/C, Rinunzia parziale all'azione di restituzione
  • Studio n. 17-2009/C, Gli acquisti dal beneficiario di liberalità non donative
  • Acquisto per usucapione e azione di riduzione
  • In tema di atti di provenienza donativa

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