Codice Civile art. 2887


CANCELLAZIONE DELLE IPOTECHE A GARANZIA DEI TITOLI ALL'ORDINE
1. La cancellazione della ipoteca costituita a garanzia dell' obbligazione risultante da un titolo all' ordine è consentita dal creditore risultante nei registri immobiliari e l' atto di consenso deve essere presentato al conservatore insieme con il titolo, il quale è restituito dopo che il conservatore vi ha eseguito l' annotazione della cancellazione.
2. La cancellazione dell' ipoteca importa la perdita del diritto di regresso contro i giranti anteriori alla cancellazione medesima.

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