Codice Civile art. 290


abrogato EFFETTI E DECORRENZA DELLA LEGITTIMAZIONE PER PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE

[1. La legittimazione per provvedimento del giudice produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data del provvedimento e nei confronti del genitore riguardo al quale la legittimazione è stata concessa.
2. Se il provvedimento interviene dopo la morte del genitore, gli effetti risalgono alla data della morte, purché la domanda di legittimazione non sia stata presentata dopo un anno da tale data.
(Articolo così sostituito dall'art. 130, L. 19 maggio 1975, n. 151)]
(Articolo abrogato dall’art. 1, comma 10, L. 10 dicembre 2012, n. 219)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 290"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti