La costituzione delle servitù può essere determinata:
- coattivamente, per imposizione della legge, di atto amministrativo, di pronunzia giudiziale;
- per volontà dell'uomo (servitù volontarie);
- per effetto dell'usucapione;
- per destinazione del padre di famiglia. La modalità costitutiva del diritto viene in considerazione con riferimento alla precisazione del tempo e modo dell'insorgenza e dell'estinzione del diritto, come si avrà modo di approfondire a tempo debito.
Occorre infine dar conto di una modalità costitutiva tipica delle servitù di uso pubblico, vale a dire di quei pesi imposti ad un fondo a vantaggio non già di un altro fondo, bensì della generalità (Cass. Civ., Sez. II,
11747/09). Al riguardo viene in esame la c.d. d
icatio ad patriam, che si sostanzia nel contegno del proprietario che ponga volontariamente; ed in modo continuativo un bene che gli appartiene a disposizione della collettività. In particolare è stato deciso che in tal caso si prescinda sia dall'elemento temporale (vale a dire dalla durata di siffatto comportamento), sia dai motivi che animano il titolare del diritto (Cass. Civ. Sez. II
12167/02).
Giova inoltre osservare che la servitù di uso pubblico può instaurarsi per intervenuta usucapione indipendentemente dalla concorrenza con una parallela servitù "privata" (Cass. Civ., Sez. II,
587/2019) nonché dalla sua natura apparente (Cass. Civ., Sez. Unite
20138/11). Tale requisito (art.
1061 cod.civ.) infatti è stato reputato (forse in difetto di un'approfondita disamina, consistendo la concreta fattispecie in esame in ua condotta idrica interrata) come necessario dalla pronunzia citata soltanto per le servitù prediali e non per quelle di uso pubblico (quasi le stesse non fossero comunque qualificabili come prediali, pur avendo carattere pubblicistico).