Decreto Legislativo del 2007 numero 6 art. 2


(abrogato) DISPOSIZIONI CORRETTIVE

[1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 3, le parole: "genio militare" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero della difesa";
b) all'articolo 10, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio.";
c) all'articolo 40, comma 4:
1) alla lettera c) le parole: "comma 3, lettera c)" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3, lettera b)";
2) dopo la lettera f) è inserita la seguente: "f-bis) le modalità per assicurare, nel quadro delle rispettive competenze, l'azione coordinata in materia di vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione avvalendosi delle strutture e delle risorse già a disposizione per tale finalità e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;";
d) all'articolo 49, nel comma 10 le parole: da "e l'impresa ausiliaria" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati";
e) all'articolo 66, comma 7, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.";
f) all'articolo 122, comma 5:
1) nel primo periodo le parole: "I bandi" sono sostituite dalle seguenti: "Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi";
2) nel secondo periodo la parola: "ovvero" è sostituita dalla seguente: "e";
3) nel terzo periodo dopo le parole: "I bandi" sono inserite le seguenti: "e gli avvisi di cui al comma 3";
4) nel quarto periodo, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "nonchè comma 7, terzo periodo.";
g) all'articolo 124, comma 5, aggiungere alla fine le seguenti parole: "nonchè comma 7, terzo periodo.";
h) all'articolo 165, il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Prima dell'approvazione del progetto preliminare, si segue la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi previsti dagli articoli 95 e 96, salvo quanto disposto dall'articolo 38 dell'allegato tecnico XXI.";
i) all'articolo 189, comma 3, settimo periodo, le parole: "aggiudicata ai sensi della legge quadro e delle altre leggi regionali vigenti" sono sostituite dalle seguenti: "aggiudicate con procedura di gara";
l) all'articolo 196 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: "del Genio militare" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministero della difesa";
2) al comma 4, dopo le parole: "In deroga all'art. 10," sono inserite le seguenti: "limitatamente agli appalti pubblici di lavori,";
3) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento può essere un dipendente specializzato in materie giuridico- amministrative.";
m) all'articolo 216, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente: "1-bis. Il concessionario che non sia uno degli enti aggiudicatori che esercitano una o più attività di cui agli articoli da 208 a 213, scelto senza il ricorso ad una procedura di gara aperta o ristretta, è tenuto ad applicare le stesse disposizioni alle quali sono assoggettati i predetti enti."].
(Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art.217, comma 1, lettera h), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)

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