MODIFICHE ALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010, N. 1411. All'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. I finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente Titolo entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni indicate al comma 2; fino alla scadenza di tale termine continuano ad applicarsi, nei rapporti con i finanziatori e gli intermediari del credito, le pertinenti disposizioni del Titolo VI e l'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle Autorità creditizie.".
2. All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:
"3-bis. Per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente Titolo e della relativa disciplina attuativa, scaduto il termine indicato al comma precedente e fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, ovvero, se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo, la Banca d'Italia esercita nei confronti dei mediatori creditizi, anche persone fisiche, e degli agenti in attività finanziaria i poteri previsti dall'articolo 128-decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le sanzioni previste dall'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo si applicano anche ai mediatori persone fisiche.".