Decreto Legislativo del 2007 numero 6 art. 1


(abrogato) TERMINI DI EFFICACIA

[1. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nei commi 1-bis 1-ter, le parole: "1° febbraio 2007", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "1° agosto 2007";
b) nel comma 1-bis, la lettera b) è soppressa.
2. [All'articolo 257, comma-2-bis, le parole: "1° febbraio 2007" sono sostituite dalle seguenti: 1° agosto 2007"].
(Il presente comma ha cessato di avere applicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113)
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 1-octies del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle fattispecie di cui all'articolo 253, commi 1-bis e 1-ter, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, continuano ad applicarsi per il periodo transitorio compreso fino alla data del 31 luglio 2007].
(Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art.217, comma 1, lettera h), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)

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