Decreto Legislativo del 2010 numero 141 art. 26


TITOLO V Disposizioni finali (DISCIPLINA TRANSITORIA)

01. Le Autorità competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, al più tardi entro il 31 dicembre 2012.
(Comma premesso dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, con la decorrenza prevista dall'art. 16, comma 8, del medesimo D.Lgs. 218/2010 e, successivamente, così modificato dall'art. 17, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169)
1. Al fine di poter continuare a svolgere la propria attività, i soggetti iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero ai sensi del comma 3, nell'albo dei mediatori creditizi ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, o nell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, chiedono, entro il 31 ottobre 2012 l'iscrizione nei nuovi elenchi, previa presentazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-bis, della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività ai sensi degli articoli 128-quinquies, 128-septies e 128-quaterdecies
(Comma modificato dall’art. 13, comma 2, lett. a) e b), D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, con la decorrenza prevista dall’art. 16, comma 8, del medesimo D.Lgs. 218/2010, e, successivamente, così sostituito dall’art. 17, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169)
1-bis. Coloro che svolgono o hanno svolto funzioni di amministrazione e direzione in banche e intermediari finanziari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 sono esonerati dal superamento dell'esame di cui all'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), e all'articolo 128-septies, comma 1, lettera e), e dalla prova valutativa di cui all'articolo 128-novies.
(Comma inserito dall’art. 17, comma 1, lett. d), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169)
2. I soggetti indicati al comma 1 che hanno effettivamente svolto l'attività, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell'elenco, sono esonerati dal superamento dell'esame di cui all'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), e all'articolo 128-septies, comma 1, lettera e) e dalla prova valutativa di cui all'articolo 128-novies, a condizione che siano giudicati idonei sulla base di una valutazione, condotta con criteri uniformi e predeterminati, dell'adeguatezza dell'esperienza professionale maturata. Lo svolgimento dell'attività di mediazione creditizia rileva anche ai fini dell'esonero dall'esame previsto dall'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), e lo svolgimento dell'attività di agenzia in attività finanziaria rileva anche ai fini dell'esonero dall'esame previsto dall'articolo 128-septies, comma 1, lettera e).
(Comma così modificato dall’art. 17, comma 1, lett. e), nn. 1) e 2), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169)
2-bis. I promotori finanziari che abbiano effettivamente svolto l'attività di agenzia in attività finanziaria per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 128-quinquies, richiesta ai sensi dell'articolo 17, hanno sei mesi dalla costituzione dell'Organismo per presentare l'istanza. Essi sono esonerati dal superamento dell'esame di cui all'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), a condizione che l'esperienza professionale maturata sia certificata dagli intermediari per cui hanno operato.
(Comma inserito dall’art. 17, comma 1, lett. f), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169)
3. Fino al 30 giugno 2011 o, se precedente, fino alla data di costituzione dell'Organismo, gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, possono continuare ad iscriversi nei rispettivi elenchi e albi, in base alle disposizioni vigenti alla data del 4 settembre 2010.
(Comma così sostituito dall'art. 13, comma 3, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, con la decorrenza prevista dall'art. 16, comma 8, del medesimo D.Lgs. 218/2010)
4. Al termine del periodo previsto dall'articolo 28, comma 1-bis, ultima frase, la Banca d'Italia cessa la tenuta dell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e dell'albo dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
(Comma così modificato dall’art. 17, comma 1, lett. g), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169)
4-bis. Ai fini della prima applicazione dell'articolo 128-quater, l'agente deve recedere dagli eventuali mandati ulteriori rispetto a quelli consentiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo. Il recesso deve avvenire nel rispetto dei termini di preavviso e non dà diritto all'indennità di cui all'articolo 1751 del codice civile nè al risarcimento degli eventuali danni, salvo diverso accordo tra le parti. Il solo recesso ai fini del rispetto del comma 4 non costituisce ipotesi di giusta causa.
(Comma inserito dall’art. 17, comma 1, lett. h), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169)
4-ter. L'Organismo si intende costituito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto, alla data di avvio della gestione degli elenchi. Tale data, comunque non successiva al 30 giugno 2012, è comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(Comma inserito dall’art. 17, comma 1, lett. h), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169, a decorrere dal 2 ottobre 2012, ai sensi di quanto disposto dall’art. 33, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 169/2012)
4-quater. L'Organismo avvia la gestione degli elenchi anche in assenza delle disposizioni attuative previste dall'articolo 128-quater, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dall'articolo 29.
(Comma inserito dall’art. 17, comma 1, lett. h), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169, a decorrere dal 2 ottobre 2012, ai sensi di quanto disposto dall’art. 33, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 169/2012)
5. Il termine previsto dall'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, si intende prorogato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
6. Le società di servizio promosse dalle associazioni imprenditoriali che, in modo strumentale rispetto all'attività di rappresentanza, operano nell'ambito dei servizi finanziari ai soci adeguano le loro strutture alle norme contenute nel presente titolo entro il 31 dicembre 2012.
(Comma così modificato dall'art. 13, comma 4, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, con la decorrenza prevista dall'art. 16, comma 8, del medesimo D.Lgs. 218/2010)
6-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo le parole: «settore del credito,» sono aggiunte le seguenti: «i servizi di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia».
(Comma aggiunto dall’art. 17, comma 1, lett. i), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169)
6-ter. I soggetti esercenti l'attività di cambiavalute hanno tre mesi di tempo dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 17-bis per chiedere l'iscrizione nel registro previsto al comma 1 del medesimo articolo.
(Comma aggiunto dall’art. 17, comma 1, lett. i), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169)

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