Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 119


SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 129 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
1. L'articolo 129 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 129 (Giudizio di omologazione). - Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.
Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che ne sia data immediata comunicazione al proponente, al fallito e ai creditori dissenzienti e fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito della relazione conclusiva del curatore; se la proposta di concordato è stata presentata dal curatore, la relazione è redatta e depositata dal comitato dei creditori. Analogamente si procede se sussiste la maggioranza per somma e per classi di cui al settimo comma e il proponente richiede che il tribunale proceda all'approvazione del concordato.
L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell'articolo 26.
Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.
Se sono state proposte opposizioni ovvero se è stata presentata la richiesta di omologazione, si procede ai sensi dell'articolo 26, quinto, sesto, settimo e ottavo comma, in quanto compatibili.
Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'articolo 17.
Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrato il raggiungimento della maggioranza di cui all'articolo 128, primo comma, primo periodo, può omologare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
Al fine di quanto previsto dal settimo comma, le classi di creditori non ammessi al voto ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 sono considerate favorevoli ai soli fini del requisito della maggioranza delle classi.».

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