Legge del 1992 numero 91 art. 21


Ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 9, la
cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero che sia
stato affiliato da un cittadino italiano prima della data di entrata
in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che risieda legalmente
nel territorio della Repubblica da almeno sette anni dopo
l'affiliazione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1992 numero 91 art. 21"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti