Legge del 1994 numero 109 art. 5


abrogato DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DELL'AUTORITA' E DEL SERVIZIO ISPETTIVO E NORMA FINANZIARIE (Rubrica così sostituita prima dall'art. 3-bis, D.L. 3 aprile 1995, n. 101 e poi dall'art. 9, comma 15, L. 18 novembre 1998, n. 415)
[1. Al personale dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni.
2. La Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, comma 10, lettera a), è composta da non più di 50 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale, ed è coordinata da un dirigente generale di livello C.
3. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Servizio di ispettorato tecnico sui lavori pubblici al quale è preposto un dirigente generale di livello C. Esso è composto da non più di 125 unità appartenenti alle professionalità amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non inferiore a quella dirigenziale. Sono fatte salve le competenze del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici di cui all'articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, nonché le competenze del nucleo ispettivo istituito dall'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni.
(Comma così sostituito dall'art. 3-bis, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, e successivamente abrogato dall'art. 9, comma 16, L. 18 novembre 1998, n. 415)
4. L'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 10, lettera c), al quale è preposto un dirigente generale di livello C, è costituito da 59 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall'Autorità; alla copertura del predetto ruolo si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, nonché, in via subordinata, alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto. Per il reclutamento degli ispettori di cui al comma 3 le procedure di concorso e di mobilità dovranno garantire la particolare qualificazione professionale e l'attitudine alla funzione ispettiva. Al personale dell'Autorità è fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonché di esercitare attività professionale, didattica, commerciale ed industriale. Fino alla stipula dei contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, al personale dell'Autorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, si provvede alla copertura dei posti in organico del Servizio ispettivo, in via prioritaria, mediante il personale assunto in esito ai concorsi per esami di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, in subordine, mediante il personale assunto nell'àmbito del sistema di programmazione delle assunzioni previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per il restante personale si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché, in via subordinata, con il ricorso alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto.
(Comma aggiunto dall'art. 3-bis, D.L. 3 aprile 1995, n. 101 e poi così sostituito dall'art. 9, comma 17, L. 18 novembre 1998, n. 415)
6. L'Autorità provvede alla gestione delle spese necessarie al proprio funzionamento con un unico capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Su proposta dell'Autorità, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina con apposito regolamento i criteri di gestione e le modalità di rendicontazione.
7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14.040 milioni per l'anno 1995 e in lire 13.680 milioni per l'anno 1996 e in lire 13.320 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Comma così sostituito dall'art. 10, D.L. 3 aprile 1995, n. 101)
7-bis. L'Autorità provvede alla definizione delle risorse necessarie per le sezioni regionali dell'Osservatorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio
(Comma aggiunto dall'art. 9, comma 18, L. 18 novembre 1998, n. 415)].
(La presente legge è stata abrogata dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto)

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