Legge del 1992 numero 91 art. 7


Ai sensi dell'articolo 5, la cittadinanza si acquista con
decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato,
presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente
autorità consolare (Comma abrogato dall'art. 8, d.p.r. 18 aprile 1994, n. 362, limitatamente alle parti modificate dal medesimo d.p.r. 362/1994.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge
12 gennaio 1991, n. 13.

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