Legge del 1994 numero 724 art. 30


SOCIETA' DI COMODO. VALUTAZIONE DEI TITOLI
1. Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonchè le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le seguenti percentuali: a) il 2 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti; b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ridotta al 5 per cento; per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti, la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dell'1 per cento; c) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Le disposizioni del primo periodo non si applicano: 1) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali; 2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; 3) alle società in amministrazione controllata o straordinaria; 4) alle società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati ed alle società da essi controllate, anche indirettamente; 5) alle società esercenti pubblici servizi di trasporto; 6) alle società con un numero di soci non inferiore a 50; 6-bis) alle società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità; 6-ter) alle società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo; 6-quater) alle società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale; 6-quinquies) alle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale; 6-sexies) alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore.
(I commi da 1 a 4, a decorrere dal periodo di imposta alla data del 15 settembre 1996, così sostituiscono gli originari commi da 1 a 7, come modificati dall'art. 27, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, dall'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250, e dall'art. 2, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, in virtù del disposto dell'art. 3, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 662)
(Comma prima modificato dall'art. 4, D.L. 11 marzo 1997, n. 50, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi sostituito dal comma 15 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione e a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore dello stesso D.L. n. 223/2006, ai sensi di quanto disposto dal comma 16 del medesimo art. 35, Successivamente così modificato dai commi 109 e 326 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e dal comma 128 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244)
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e i proventi nonché i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Per la determinazione del valore dei beni si applica l'articolo 110, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per i beni in locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, la somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.
(I commi da 1 a 4, a decorrere dal periodo di imposta alla data del 15 settembre 1996, così sostituiscono gli originari commi da 1 a 7, come modificati dall'art. 27, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, dall'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250, e dall'art. 2, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, in virtù del disposto dell'art. 3, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 662)
(Comma così modificato dal comma 109 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296)
3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta personale sul reddito per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a) l'1,50 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1; b) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8- bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale è ridotta al 3 per cento; per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dello 0,9 per cento c) il 12 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma.
(I commi da 1 a 4, a decorrere dal periodo di imposta alla data del 15 settembre 1996, così sostituiscono gli originari commi da 1 a 7, come modificati dall'art. 27, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, dall'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250, e dall'art. 2, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, in virtù del disposto dell'art. 3, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 662)
(Comma sostituito dal comma 15 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione e a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore dello stesso D.L. n. 223/2006, ai sensi di quanto disposto dal comma 16 del medesimo art. 35. Successivamente il presente comma è stato così modificato dal comma 109 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e dal comma 128 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244)
3-bis. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il valore della produzione netta non sia inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del comma 3 aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi.
(Comma aggiunto dal comma 109 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296)
4. Per le società e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso nè può costituire oggetto di compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi dell'articolo 5, comma 4- ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154. Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi.
(I commi da 1 a 4, a decorrere dal periodo di imposta alla data del 15 settembre 1996, così sostituiscono gli originari commi da 1 a 7, come modificati dall'art. 27, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, dall'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250, e dall'art. 2, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, in virtù del disposto dell'art. 3, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 662)
(Comma così sostituito dal comma 15 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore dello stesso D.L. n. 223/2006, ai sensi di quanto disposto dal comma 16 del medesimo art. 35)
4-bis. In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonchè del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
(Comma aggiunto dal comma 15 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione e a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore dello stesso D.L. n. 223/2006, ai sensi di quanto disposto dal comma 16 del medesimo art. 35. Successivamente il presente comma è stato così modificato dal comma 109 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296)
4-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive, in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni del presente articolo, senza dover assolvere all'onere di presentare l'istanza di interpello di cui al comma 4-bis.
(Comma aggiunto dal comma 128 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244)
4-quater. I provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, adottati a seguito delle istanze di disapplicazione presentate ai sensi del comma 4-bis, sono comunicati mediante servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo fax o posta elettronica.
(Comma aggiunto dal comma 128 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244)
5. ... (I commi da 1 a 4, a decorrere dal periodo di imposta alla data del 15 settembre 1996, così sostituiscono gli originari commi da 1 a 7, come modificati dall'art. 27, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, dall'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250, e dall'art. 2, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, in virtù del disposto dell'art. 3, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 662)
6. ... (I commi da 1 a 4, a decorrere dal periodo di imposta alla data del 15 settembre 1996, così sostituiscono gli originari commi da 1 a 7, come modificati dall'art. 27, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, dall'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250, e dall'art. 2, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, in virtù del disposto dell'art. 3, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 662)
7 ... (I commi da 1 a 4, a decorrere dal periodo di imposta alla data del 15 settembre 1996, così sostituiscono gli originari commi da 1 a 7, come modificati dall'art. 27, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, dall'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250, e dall'art. 2, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, in virtù del disposto dell'art. 3, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 662)
8. ... (Sostituisce il comma 2 dell'art. 61, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)
9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1994.
10. [A decorrere dal 1° gennaio 1995, nel calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le perdite derivanti da partecipazione in società di persone ed equiparate non sono utilizzabili per abbattere redditi diversi da quello derivante da partecipazioni in società].
(Comma abrogato dall'art. 29, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41)

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