Legge del 1993 numero 388 art. 10


1.Per il funzionamento del Sistema d'informazione Schengen si applicano direttamente le disposizioni di cui agli articoli da 94 a 101, nonché quelle di cui agli articoli 112 e 113 della Convenzione stessa per quanto concerne le categorie di dati, le specifiche finalità di utilizzazione, le autorità che possono accedere ai dati e la durata di conservazione degli stessi.

(2. Per tutto quanto non disciplinato dalla Convenzione, e fino alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli da 7 a 11 della legge 1° aprile 1981, n. 121
(Comma così modificato dall'art. 42, l. 31 dicembre 1996, n. 675 -Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali-).
(Comma soppresso dal D. Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali -).

3. Le disposizioni dell'articolo 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121, si applicano anche nei confronti del pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati o informazioni in violazione delle disposizioni che disciplinano il Sistema d'informazione Schengen.

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