La situazione di pericolo causata dal fatto colposo del terzo



Quando il danno sia derivato da un fatto necessitato dalla situazione di pericolo determinata dal fatto colposo del terzo, in capo al danneggiato sussiste astrattamente tanto il diritto al risarcimento del danno nei confronti del colpevole della situazione di pericolo quanto il diritto all'indennità nei confronti del danneggiante.

Il rapporto tra le due azioni è stato variamente ricostruito dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Secondo un primo indirizzo, espresso in una remota pronuncia di legittimità, la responsabilità del terzo sarebbe assorbente ed escluderebbe l'applicabilità dell'art. 2045 cod. civ. .

Secondo un opposto orientamento nota1, l'azione necessitata costituirebbe l'unica causa diretta del danno, nel senso che tra comportamento colposo del terzo e danno la concatenazione causale sarebbe meramente indiretta, essendo l'azione necessitata soltanto una delle possibili reazioni del soggetto in stato di pericolo: pertanto, al
danneggiato spetterebbe soltanto l'equa indennità di cui all'art. 2045 cod. civ. , mentre il terzo colpevole risponderebbe soltanto nei confronti del soggetto necessitato e nei limiti della corrisposta indennità.

L'opinione prevalente, tuttavia, che offre maggiore tutela al soggetto danneggiato e che si è, poi, consolidato in giurisprudenza, riconosce al danneggiato il diritto di rivolgersi sia al terzo necessitante (per ottenere il risarcimento del danno), sia al soggetto necessitato (per ottenere l'indennità): tra i due rimedi, peraltro, sussiste un concorso alternativo(e non cumulativo) e tra le relative obbligazioni non sussiste alcun vincolo di solidarietà o subordinazione.

Le due azioni, come sancito dalla S.C. (Cass. Civ. Sez. III, 1323/1995 ), sono autonome, per la sostanziale diversità dei presupposti delle due ragioni di credito (l'una diretta al conseguimento di un'equa riparazione in termini di tutela sociale del danno subito e l'altra volta alla totale reintegrazione del patrimonio leso): esse, pertanto, non sono cumulabili e sono solo alternativamente proponibili.

Tuttavia, l'art. 2045 cod. civ. ha anche una funzione surrogatoria o integratrice, avendo lo scopo di assicurare, comunque, al danneggiato un'equa riparazione, sicché il predetto:
- può rivolgersi contro il danneggiante necessitato per ottenere l'indennità e contro il terzo necessitante per la differenza tra l'integrale risarcimento e l'indennità, qualora attraverso quest'ultima non consegua una riparazione soddisfacente (Cass. Civ. Sez. III, 4074/1978);
- ovvero agire contro il terzo necessitante per ottenere il risarcimento integrale e contro il necessitato per ottenere l'indennità anche per l'eventuale differenza, qualora il primo non adempia in tutto o in parte.

In definitiva, l'unico limite all'esercizio delle due azioni è costituito dall'integrale risarcimento che il danneggiato abbia ottenuto dal terzo: in tal caso, egli non potrebbe chiedere alcuna indennità al danneggiante necessitato.

Quest'ultimo, ove abbia pagato l'indennità, ha diritto di rivalsa nei confronti del terzo colpevole della situazione di pericolo.

Se, come si è detto, il risarcimento integrale del danno estingue il diritto all'indennità prevista dall'art. 2045 cod. civ. , quest'ultimo, invece, non subisce alcun effetto, né estintivo né riduttivo dell'ammontare, in seguito alla corresponsione di indennità previste a carico di soggetti pubblici da particolari discipline legislative, e ciò anche se il soggetto obbligato ex art. 2045 cod. civ. è la stessa P.A. nota2.

Note

nota1

Latagliata, Stato di necessità e risarcimento del danno, in Dir. Giur., 1953, p. 171.
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nota

nota2

Così, si è ritenuto che la spettanza delle speciali elargizioni previste dalla l. 13 agosto 1980, n. 466 a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche non esclude, né comporta riduzione dell'indennità che eventualmente competa al beneficiario di dette elargizioni a norma dell'art. 2045 cod. civ. per il caso di danno cagionatogli in stato di necessità, ancorché dovuta dalla stessa amministrazione già obbligata a quelle elargizioni: Cass. Civ. Sez. III, 8772/1991).
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Bibliografia

  • LATAGLIATA, Stato di necessità e risarcimento del danno, Dir. Giur., 1953

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