Decreto Ministeriale del 2004 art. 4


1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 sono estese anche ai procedimenti di verifica dell'interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico relativi agli immobili appartenenti alle regioni, alle province, alle città metropolitane, ai comuni e ad ogni altro ente ed istituto pubblico.
2. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici definiscono con i soggetti indicati al comma 1 i tempi di trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi tramite accordi, copia dei quali viene sollecitamente trasmessa al Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici nonché alle direzioni generali ed alle soprintendenze competenti.
(Comma così sostituito dall'art. 1, Decr. 28 febbraio 2005)
3. Le Direzioni regionali nello stipulare le intese con i soggetti di cui al comma 1 si attengono a quanto stabilito negli accordi eventualmente stipulati a livello nazionale tra il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici e singoli soggetti.
(Comma aggiunto dall'art. 1, Decr. 28 febbraio 2005)

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